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Questa drammatica guida è dedicata ai familiari e ai parenti delle vittime di incidenti stradali, per aiutarli a capire cosa è necessario fare per non rimanere a loro volta vittime di una giustizia lenta e di un risarcimento inadeguato, aggiungendo al danno una beffa del tutto italiana. Spero che la lettura possa dare ai familiari una risposta alle domande più frequenti. Io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Cosa fare in caso di perdita di un familiare in un incidente stradale?

Una scia cremisi attraversa ogni anno le strade e autostrade italiane. Nel 2019 le vittime di incidenti stradali sono tornate ad aumentare, con un feroce +25% (per le autostrade) rispetto all’anno precedente. Il giorno più critico però non è più il sabato sera, come avveniva in passato, ma il venerdì notte. Secondo l’Istat nel solo periodo di gennaio-giugno 2019 gli incidenti stradali hanno causato 1.505 morti, circa 1 ogni 3 ore. A fine anno queste cifre sono praticamente raddoppiate. Ma cosa devono sapere i familiari delle vittime quando si perde un caro in un incidente stradale?

 

Cosa bisogna sapere se si è parente di una vittima di un incidente stradale?

In questi casi è molto importante la tempistica. Per non perdere elementi necessari alla qualificazione e quantificazione del risarcimento, è importante rivolgersi tempestivamente a intermediari qualificati. Se la vittima perde la vita subito dopo l’incidente sarà sottoposta ad autopsia. È quindi fondamentale nominare un medico legale di parte che assista alla procedura. Poiché in questi tipi di sinistri è sempre previsto l’intervento delle autorità, è importante richiedere immediatamente il verbale elaborato dagli agenti, nel quale vengono indicate le esatte dinamiche dell’incidente. Se sono presenti testimoni, è necessario reperire i loro dati anagrafici e farsi rilasciare una dichiarazione di ciò che hanno visto.

A tutto questo segue una raccomandata alla Compagnia assicuratrice soccombente, con la quale richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla vittima e dai suoi familiari e parenti più stretti. Se la morte è stata causata da un comportamento illecito da parte di un terzo, quest’ultimo sarà responsabile non solo civilmente ma anche penalmente. Tuttavia l’instaurazione di un processo giudiziale comporta necessariamente tempi lunghi, per accertare fatti e responsabilità, e costi ingenti da sostenere in prima persona per ottenere giustizia. La via stragiudiziale è quindi sempre preferibile, tanto per non prolungare le sofferenze della perdita quanto per arrivare rapidamente e agilmente a un equo risarcimento.

 

Quali servizi garantisce DIELLE Infortunistica ai parenti della vittima?

Il risarcimento da incidente mortale non è una questione veniale. È importante comprendere che l’esatta quantificazione del danno, sia emergente sia per lucro cessante e ogni altro danno accessorio, è molto importante per prevenire futuri problemi economici a cui la famiglia della vittima potrebbe incorrere, soprattutto se l’attività di quest’ultima rappresentava la principale fonte di sostegno economico. DIELLE Infortunistica assiste i congiunti fin dai primi momenti successivi al lutto, con il dovuto riguardo e la giusta dose di sensibilità, garantendo in questo modo un’assistenza completa e garbata. La perdita di un caro a seguito di un incidente mortale è un evento che segna indelebilmente familiari e parenti. Per questo tutti i congiunti stretti hanno diritto al risarcimento del proprio danno morale ed esistenziale. E sempre per questo motivo, in un momento così doloroso, DIELLE Infortunistica si fa carico di tutti gli adempimenti burocratici legati all’evento, permettendo ai familiari di elaborare il lutto in tutta serenità.

 

Quantificare il risarcimento da morte del congiunto

Il ‘danno da morte’ o ‘danno tanatologico’, conseguente alla perdita della vita a seguito di un reato, fa sorgere in capo ai prossimi congiunti e agli eredi il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale). Tale diritto non deve essere confuso con la divisione dell’eredità tra i parenti, in quanto la somma stabilita viene moltiplicata per quanti sono i parenti che ne hanno diritto. La concreta quantificazione economica viene proporzionata tenendo conto dei seguenti fattori:

– età della vittima e del parente;

– eventuale convivenza della vittima con il congiunto;

– eventuale esistenza in vita di altri familiari dello stesso grado di parentela della vittima;

Da precisare che la quantificazione economica può subire una diminuzione percentuale nel caso di concorso di colpa nell’incidente (ad es., il mancato uso delle cinture di sicurezza, la velocità non commisurata allo stato dei luoghi, uso di sostanze stupefacenti, ecc.). DIELLE Infortunistica offre assistenza e informazioni immediate sull’iter da seguire, senza alcun impegno da parte dei familiari.

 

TABELLA DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO

PARENTELA

MINIMO

MASSIMO

MEDIA

Per ogni genitore

da 163.990,00 €

a 327.990,00 €

245.990,00 €

Per ogni figlio

da 163.990,00 €

a 327.990,00 €

245.990,00 €

Per coniuge o convivente

da 163.990,00 €

a 327.990,00 €

245.990,00 €

Per ogni fratello

da 23.740,00 €

a 142.420,00 €

83.080,00 €

Per ogni nonno

da 23.740,00 €

a 142.420,00 €

83.080,00 €

Sei stato coinvolto in un incidente stradale e temi che la Compagnia soccombente, quella che dovrebbe risarcirti i danni subiti, abbia tentato di indurti ad accettare un’offerta non congrua? Vorresti guardare dietro le quinte per valutare la trasparenza e la condotta della suddetta assicurazione ma non sai come fare? Tuo cugino ti ha parlato della possibilità di accesso agli atti, ma non sai cos’è o come richiederla? Vediamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: cos’è

L’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private e il decreto ministeriale n. 191/2008 danno ai contraenti la piena facoltà di accedere a tutti gli atti in possesso delle Compagnie assicurative al termine del procedimento di valutazione e istruttoria della pratica sinistro per giungere alla liquidazione dei danni a seguito di un incidente stradale. Nel pieno rispetto della privacy di ciascun contraente dunque, le assicurazioni sono gravate di un vero e proprio obbligo imposto dalla legge: laddove il danneggiato ne faccia richiesta scritta, esse hanno il preciso dovere di mettere a disposizione tutti gli atti e i documenti richiesti dagli interessati. E ciò appare pienamente pacifico considerato che l’intento del decreto ministeriale n. 191/2008  è stato proprio quello di favorire il massimo della trasparenza tra la compagnia di assicurazione e i suoi assicurati.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: perché si richiede

La richiesta di accesso agli atti dell’assicurazione è il modo attraverso il quale è possibile verificare se la proposta di liquidazione dei danni conseguenti a un incidente sia congrua oppure per capire in base a quali motivazioni essa sia stata negata. Ovviamente essa non può essere presentata prima della conclusione del processo di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni riportati e denunciati. Per richiedere tale accesso è necessario dimostrare di averne urgenza e assoluta necessità. Il danneggiato potrebbe richiedere gli atti per valutare se l’offerta proposta dalla compagnia di assicurazioni sia congrua, il contraente responsabile del sinistro deve poter valutare come agisce l’assicurazione e, soprattutto, come avviene la liquidazione dei danni. Entrambi i soggetti hanno i propri specifici motivi per dare corso alla richiesta.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: documenti consultabili

Gli atti e i documenti che la Compagnia di assicurazioni deve mettere a disposizione del danneggiato e/o contraente, a seguito dell’accettazione della richiesta, sono:

  • le denunce dei sinistri;
  • i verbali delle autorità giunte sul luogo;
  • le dichiarazioni testimoniali;
  • le perizie relative ai danni materiali;
  • le perizie medico-legali effettuate sulla persona del richiedente;
  • le richieste di risarcimento danni;
  • i preventivi e le fatture di tutte le cose e gli oggetti danneggiati;
  • le quietanze di liquidazione;

Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, chi ne faccia richiesta potrà esclusivamente visionare gli atti menzionati e non quelli che si riferiscano a soggetti terzi. Basti pensare a tutte le informazioni mediche concernenti la salute degli altri soggetti rimasti coinvolti nell’incidente. L’assicurazione deve quindi oscurare o cassare tutte quelle informazioni lesive del diritto alla privacy dei soggetti non interessati direttamente dal sinistro.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: la procedura

Dando per scontato che è sempre meglio farsi assistere da un professionista specializzato nell’infortunistica stradale, la richiesta di accesso agli atti va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere indirizzata alla Compagnia di assicurazioni oppure all’ufficio preposto alle liquidazioni. Tale richiesta verrà gestita perentoriamente entro 60 giorni dal momento in cui è stata ricevuta. Giacché può essere presentata solo a seguito della valutazione e liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l’ambito di operatività dell’articolo 146 del Codice delle assicurazioni appare piuttosto limitato poiché l’istanza può essere avanzata solo a seguito della presentazione dell’offerta o se la richiesta di risarcimento è stata respinta, e comunque solo dopo che siano esauriti i termini concessi dalla legge alla Compagnia di assicurazioni per formulare l’offerta di risarcimento.

 

LE 3 COSE DA SAPERE:

Il Codice Assicurazioni su richiesta scritta del danneggiato e/o contraente permette di accedere agli atti

Si fa richiesta tramite raccomandata

La richiesta è negata se viene fatta per ricavare informazioni su condotte illecite e fraudolente

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: modello fac-simile

Benché la maggior parte delle compagnie di assicurazioni abbia sul proprio sito un modello fac-simile di richiesta di accesso agli atti, nulla vieta al danneggiato e/o contraente di redigere l’istanza di proprio pugno. La domanda deve essere inoltrata riportando integralmente gli estremi dell’atto che ne costituisce il vero e proprio oggetto o, in mancanza di esso, di tutti gli elementi idonei a identificarlo correttamente e motivando la ragione della richiesta, facendo esplicito riferimento all’interesse personale e concreto sotteso alla presentazione dell’istanza.

Il richiedente ha il preciso onere di descrivere le circostanze in cui si è verificato il sinistro, evidenziando le targhe dei veicoli coinvolti, specificare quali siano i soggetti intervenuti e se si siano presentate sul posto anche le forze dell’ordine. Nell’istanza poi, si dovrà fare esplicito riferimento all’offerta risarcitoria proposta dall’assicurazione o al diniego della stessa, oppure evidenziare il mancato riscontro nei termini imposti dalla legge.

A questo punto l’istante dovrà dichiarare di esercitare il proprio diritto avvisando e diffidando la Compagnia di assicurazioni che, nel caso in cui egli non sarà posto nella condizione di poter legittimamente esercitare il proprio diritto entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, si vedrà costretto ad inoltrare opportuna segnalazione all’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’organo che provvederà ad effettuare tutte le opportune verifiche, richiamando e sanzionando la compagnia laddove si sia resa responsabile nei confronti dell’istante e delle sue richieste.

Infine occorrerà allegare all’istanza il documento di riconoscimento, copia della richiesta di risarcimento e la copia di riscontro inviata dalla compagnia di assicurazione, firmarla di proprio pugno, includendovi la data e il luogo.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: può essere negato

Il diritto di accesso agli atti dell’assicurazione non può essere assoluto. Esso infatti, sarà completamente negato laddove la richiesta sia stata inoltrata solo per avere informazioni su presunte condotte illecite e fraudolente o se si abbia il sospetto di comportamenti illeciti. Il diritto inoltre, può essere sospeso nel caso in cui tra il contraente e la Compagnia di assicurazioni sia in corso una controversia giudiziaria.

Sei stato urtato con ragione da un veicolo, ma al momento di scambiare i dati la controparte è fuggita, o si è rifiuta di fornirli oppure ha collaborato in modo molto cordiale per poi scoprire che il veicolo responsabile non era assicurato, e adesso vorresti sapere se verrai mai risarcito? Vediamo assieme come: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Venire risarciti anche se urtati da un veicolo non assicurato

Nei primi sei mesi del 2019 si sono verificati esattamente 82.048 incidenti stradali, circa 19 ogni ora. I quali hanno causato 1.505 morti (1 ogni 3 ore) e 113.765 feriti (26 all’ora). La prima causa di questi incidenti pare essere l’eccesso di velocità. I dati sono stati raccolti da ACI-Istat. Per continuare con le statistiche facciamo notare che il parco circolante in Italia nel 2019 è stato di 52.401.299 veicoli, incluse moto e altri mezzi diversi dalle automobili. Di questi 52 milioni e mezzo circa, 3 milioni risultano NON assicurati. Ovvero il 6,3% dei mezzi circolanti sulle strade non risulta assicurato, tanto che nel 2018 il Ministero degli Interni ha dovuto inasprire le sanzioni pecuniarie per cercare di limitarne il fenomeno. A questo punto la domanda è ovvia: chi mi paga se vengo urtato o investito da un mezzo non assicurato?

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è stato istituito in Italia nel 1971 con la legge 990/1969, viene amministrato dalla Consap in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico e l’IVASS , ed è alimentato tramite un’aliquota del 2,5% sui premi RC regolarmente versati. Il suo obbiettivo è di intervenire in tutti i casi in cui il danneggiato non può richiedere il risarcimento a una compagnia assicuratrice privata. Di norma questi comprendono: veicoli non identificati, quelli che scappano subito dopo l’urto; veicoli assicurati con imprese in fallimento; incidenti causati da veicoli sottratti ai legittimi proprietari (leggi furto); e veicoli NON assicurati. Sono diverse, insomma, le situazioni anomale in cui la vittima di un sinistro non ha modo di rivalersi sul responsabile.

 

Chi può richiedere l’intervento del Fondo Vittime della Strada?

Tutti coloro che sono stati investiti o urtati con ragione da un veicolo privo di assicurazione, o rubato, o dileguato prima dell’identificazione o assicurato con un’impresa in fallimento, hanno comunque diritto a un risarcimento. Anche i loro familiari hanno diritto a richiedere un indennizzo, in caso il sinistro abbia causato il decesso della vittima. Questo risarcimento viene garantito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Sono di competenza del Fondo anche gli incidenti causati da veicoli spediti in Italia da un Paese dell’area UE, o i sinistri provocati da veicoli esteri con una targa non regolarmente associata al mezzo.

 

Come si richiede il risarcimento?

Per prima cosa serve il modulo CAI. Può sembrare irrilevante compilare la constatazione amichevole d’incidente quando l’altro veicolo appare privo di un’assicurazione – ricordiamo che stipulare una polizza RC auto è obbligatorio per legge – o addirittura quando il pirata della strada è fuggito senza lasciare le proprie generalità. Invece non è così. In caso in cui non si conoscano i dati della controparte, il modulo blu diventa un vero e proprio documento di denuncia del sinistro. Compilarlo correttamente con i dati che si conoscono e farlo avere al proprio assicuratore o a un intermediario di fiducia, è quindi il primo passo indispensabile da compiere per richiedere il risarcimento al Fondo Vittime della Strada.

A questo punto il vostro assicuratore o il vostro intermediario di fiducia si preoccuperà di far avere il CID al Fondo Vittime della Strada, aprendo presso di esso una richiesta di risarcimento. I tempi d’attesa per ottenere il risarcimento attraverso il Fondo sono ovviamente più lunghi rispetto a quanto ne occorrerebbe normalmente con l’indennizzo diretto, ma comunque non dovrebbe superare i 90 giorni. A giugno del 2017 i massimali del fondo sono stati fissati a 6.070.000 di euro per i danni alla persona e 1.220.000 per i danni alle cose. Le vittime hanno diritto a un pieno risarcimento sia per i danni materiali sia per quelli fisici solo in caso di urto con veicolo non assicurato. In caso di urto con veicolo non identificato invece, per il risarcimento materiale c’è una franchigia di 500 euro e viene indennizzato solo se i danni fisici sono gravi.

 

A quanto ammontano le sanzioni per chi circola senza assicurazione?

La guida senza assicurazione contravviene ai principi dell’art 193 CdS ed è punita con una multa che va da 849 euro fino a 3.396 euro (aggiornamento direttiva del Ministero dell’Interno del dicembre 2018). Alla sanzione pecuniaria inoltre si sommano quelle accessorie, quali la sospensione della patente e il sequestro del veicolo (in caso di recidiva entro 24 mesi) e decurtazione di 5 punti patente. Inoltre se guidando un veicolo privo di assicurazione si causano danni fisici o addirittura mortali a terzi, a queste sanzioni ne possono venire aggiunte altre di indirizzo penale.

Sei stato coinvolto in un incidente automobilistico provocato da terzi e ti stai chiedendo quando e come otterrai il risarcimento danni da sinistro stradale, qual è la procedura da seguire e cosa succede in caso di concorso di colpa? Scopriamolo assieme: io mi chiamo Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Cos’è il risarcimento danni da incidente stradale

Il risarcimento danni da incidente automobilistico è il rimborso dei pregiudizi subiti dal danneggiato a seguito di un sinistro stradale. Per circolare su strada è obbligatorio stipulare una polizza RCA, ovvero disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile degli autoveicoli. L’assicurazione obbligatoria copre i danni provocati a terzi, sia a persone sia a oggetti, nei limiti del massimale previsto dal contratto. Poiché la copertura RCA è obbligatoria, anche il risarcimento è obbligatorio. Tuttavia ci sono casi in cui la Compagnia assicurativa può avvalersi del diritto di rivalsa. Ciò avviene, ad esempio, per gli incidenti causati da un conducente che guidava in stato di ebbrezza.

Ad ogni modo, dopo un sinistro stradale è consigliabile compilare la constatazione amichevole, ovvero il modulo CAI, e denunciare di sinistro alla propria agenzia assicurativa, avviando così tutte le procedure che dopo un iter burocratico piuttosto oscuro e complicato porterà al risarcimento del danno da parte della Compagnia assicuratrice. Naturalmente la liquidazione dei pregiudizi patiti a seguito del sinistro, sia materiali sia fisici, non è né immediata né automatica. Per prima cosa è necessario accertare la dinamica dell’incidente per stabilire le colpe. Inoltre esistono diverse casistiche che bisogna considerare, dal concorso di colpa alle differenti modalità di risarcimento: ordinario o diretto.

 

Risarcimento danni: come funziona esattamente?

In caso di incidente stradale esistono diverse opzioni per ottenere il risarcimento. La procedura ordinaria prevede di inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, sia per i  danni subiti dal veicolo che per le eventuali lesioni fisiche riportate. In alcune circostanze però, è obbligatorio ricorrere alla procedura del risarcimento diretto, attraverso il quale è la propria compagnia a rifondere i pregiudizi. Il risarcimento diretto si applica soltanto in presenza di alcune condizioni specifiche:

  • Se sono coinvolti solo due veicoli;
  • Se i veicoli sono entrambi identificati dalle targhe;
  • Se entrambi i veicoli sono stati immatricolati e assicurati in Italia;
  • Se l’urto è diretto tra le due auto coinvolte;
  • Se le eventuali lesioni fisiche dei conducenti non superano il 9% di invalidità;

Il risarcimento diretto è un procedimento più semplice e veloce, in quanto è possibile rivolgere le proprie pretese direttamente alla propria Compagnia assicuratrice e i tempi d’attesa per la liquidazione sono più brevi. Il risarcimento ordinario invece è una procedura più articolata, con tempistiche più lunghe e la necessità di interfacciarsi con la compagnia della controparte.

 

Qual è la procedura di risarcimento danni

Una volta effettuata la denuncia del sinistro, entrano in azione una serie di professionisti: il liquidatore danni e il perito; i quali si occupano di alcune attività indispensabili per arrivare alla liquidazione dei danni. Come dicevamo, è necessario procedere alla verifica della dinamica dell’incidente per determinare con esattezza le rispettive responsabilità delle parti coinvolte. Non sempre si tratta di un compito semplice, soprattutto in incidenti che coinvolgono più veicoli oppure laddove non è chiaro come sia avvenuto lo scontro. Per questo motivo vengono analizzati con attenzione tutti i documenti forniti dalle parti: testimonianze, verbali delle Forze dell’Ordine, dichiarazioni dei rispettivi conducenti e il CID.

In alcuni casi è necessario svolte indagini più approfondite, analizzando in modo accurato i referti medici, i danni riportati dalle auto, ed effettuando un sopralluogo dell’area interessata dall’incidente. Per questo, ogni tanto, oltre al liquidatore e al perito, può venire coinvolta una terza figura: l’accertatore assicurativo. Quest’ultimo è una sorta di investigatore privato a cui le Compagnie assicurative affidano lo svolgimento di indagini più approfondite, sopratutto quando si paventa una possibile frode assicurativa (ma non solo, a volte è una procedura richiesta da alcune peculiarità del sinistro in oggetto). Ovviamente è possibile velocizzare i tempi affidando la cura della propria richiesta di risarcimento a uno studio d’infortunistica specializzato nel risarcimento danni.

 

Come si calcola il risarcimento danni da incidente stradale

Attraverso la perizia effettuata da professionisti indipendenti e qualificati, in possesso dei requisiti di legge e iscritti all’Albo di categoria, viene calcolato il danno subito dai veicoli coinvolti nell’incidente stradale. La quantificazione del danno viene realizzata dal perito assicurativo, il quale dopo una serie di accertamenti e valutazioni procede a calcolarne l’importo. Successivamente la Compagnia assicurativa soccombente, ovvero colei che deve rifondere i pregiudizi patiti dal danneggiato, propone un’offerta risarcitoria che il danneggiato può accettare oppure rifiutare se non ritenuta congrua. Nel secondo caso è prevista una negoziazione piuttosto complessa, per la quale è bene farsi seguire da un professionista.

 

I tempi per il risarcimento danni dopo un sinistro stradale

Per formulare un’offerta, la compagnia assicurativa deve rispettare delle tempistiche precise:

  • entro 30 giorni in caso di risarcimento diretto
  • entro 60 giorni per risarcimento ordinario
  • entro 90 giorni in presenza di feriti

Tali termini sono interrotti nel caso in cui venga richiesta ulteriore documentazione, e riprendono una volta ricevute le informazioni necessarie a stabilire responsabilità ed entità del danno. Dopo l’accettazione dell’offerta di risarcimento, l’impresa di assicurazioni ha 15 giorni di tempo per erogare la liquidazione a favore del danneggiato.

 

Risarcimento danni per incidente stradale avvenuto all’estero

Se il sinistro stradale è avvenuto all’estero, in un paese aderente alla Carta Verde o appartenente alla Spazio Economico Europeo (SEE), è necessario rivolgersi alla compagnia della controparte oppure al mandatario dell’assicuratore presente in Italia. I recapiti possono essere forniti dall’altro conducente, altrimenti bisogna rivolgersi alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Le tempistiche prevedono che l’impresa di assicurazione debba proporre un’offerta di risarcimento entro 90 giorni o specificare le motivazioni di un eventuale rifiuto.

In caso di sinistro verificatosi in un paese estero non aderente alla Carta Verde invece, bisogna rivolgersi alla compagnia del responsabile dell’incidente o al Bureau competente. Per alcuni paesi come la Svizzera sono in vigore accordi specifici, con la possibilità di chiedere supporto a CONSAP. Ad ogni modo, al pari dei paesi non SEE, l’ente non può intervenire in caso di ritardi o in mancanza di una risposta.

 

Risarcimento danni con veicolo non assicurato o non identificato

Se il veicolo che causa l’incidente non viene identificato oppure non è dotato di una polizza obbligatoria RCA, entra in funzione il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Si tratta di uno strumento gestito da CONSAP, al quale tutti gli assicurati contribuiscono attraverso un piccolo importo del premio assicurativo, circa il 2,5%, con il quale si garantisce a tutti il diritto di ottenere un risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP tramite posta elettronica certificata PEC o posta raccomandata. I risarcimenti prevedono però dei limiti in base alle disponibilità del Fondo, con una franchigia di 500 euro.

 

Risarcimento danni con concorso di colpa

Quando la colpa di un incidente è chiara e di  un solo conducente, il risarcimento dei danni non è complesso, in quanto solitamente è la compagnia del responsabile civile a dover risarcire il danneggiato. In caso di concorso di colpa però, restano a carico di ciascun conducente una parte dei danni da lui stesso subiti, secondo la propria quota di responsabilità. Con il concorso di colpa paritario, ovvero al 50%, non scatta il meccanismo bonus/malus e non viene persa la classe di merito con il conseguente aumento del premio assicurativo, a meno che, nei 5 anni successivi o antecedenti, non si è coinvolti in un altro incidente con responsabilità paritaria. Con una responsabilità superiore al 50% invece, il sinistro viene inserito nell’attestato di rischio e si applica il malus con l’incremento della classe di merito.

Può capitare di inciampare e farsi male mentre si scendono le scale del condominio, proprio o in visita da qualcuno. Può capitare che a qualcuno sfugga di mano qualcosa di pesante giù da un balcone, o che si stacchino pezzi di cornicione dalla facciata dello stabile e finiscano in strada. Può capitare infine, di scivolare nell’androne mentre il pavimento è ancora bagnato e cadendo a terra si resti infortunati. Potremmo continuare ancora a lungo, le casistiche di questo tipo possono essere infinite, ma chi risarcisce i danni in caso di infortunio nelle parti comuni condominiali? e come si dimostra la colpa? Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Il condominio è (quasi) sempre responsabile

Il condominio è responsabile dei danni quando avviene un infortunio nelle parti comuni di esso, come l’ingresso, le scale, il cortile e via dicendo. Su queste infatti, il condominio ha una responsabilità oggettiva per danni cagionati da cose in custodia. Significa che la persona che subisce il danno, che può essere un condomino o un terzo in visita, ha tutto il diritto di pretendere il risarcimento. Tuttavia ci sono circostanze in cui il condominio non può essere considerato responsabile.

 

Infortunio in condominio: chi paga e perché

Ogni condominio si considera custode delle parti condominiali comuni, quali le scale, l’ascensore, il giardino, l’atrio, il cortile e via dicendo; pertanto è obbligato ad adottare tutte quelle misure necessarie affinché queste parti comuni siano in sicurezza e non arrechino danni a terze persone. Ciò significa che in caso di infortunio il condominio è sempre considerato responsabile, a patto che l’amministratore non provi di aver preso tutte le precauzioni necessarie a evitare eventi dannosi e che il danno derivi da fattori esterni e/o fortuiti (e quindi per loro natura imprevedibili).

Esempi pratici in cui il condominio può essere considerato colpevole: inciampare per le scale a causa della scarsa o guasta illuminazione delle stesse; restare chiusi in ascensore a causa della vetustà del mezzo o della mancata manutenzione periodica; sbattere contro vasi e altri oggetti non adeguatamente riposti; scivolare su un pavimento bagnato non adeguatamente segnalato e via dicendo. In tutti questi e altri casi il danneggiato potrà a pieno titolo pretendere il risarcimento dei pregiudizi patiti.

 

Infortunio in condominio: quando si prescrive e come si chiede

Chi ha subito un danno a causa della caduta di oggetti non opportunamente fissati alle pareti, scarsa illuminazione delle scade, pavimento bagnato non segnalato e altro ancora, può chiedere il risarcimento dei danni entro e non oltre 5 anni dalla data in cui è avvenuto l’incidente. Il danneggiato deve innanzitutto chiedere la quantificazione del danno psicofisico, allegando la diagnosi medica e le ricevute delle spese sostenute per la guarigione. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata tramite raccomandata all’amministratore del condominio, il quale avviserà la compagnia assicurativa ove presente.

 

Il condominio non sempre deve risarcire i danni

Il condominio è responsabile ogni volta che il danno deriva da un inadempimento o una negligenza nella corretta gestione delle parti comuni. Ma quando l’incidente avviene per un caso fortuito, e quindi per sua natura imprevedibile, il condominio non è mai tenuto a risarcire i danni. Per “caso fortuito” s’intende una circostanza che non poteva in alcun modo essere prevista, e che non dipende dalla cattiva gestione o manutenzione delle parti condominiali comuni. 

Ciò vale soprattutto riguardo a condizioni meteo particolarmente violente, ad esempio gli alluvioni, oppure a vere e proprie sciagure quali i terremoti. Vale anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato dal comportamento scorretto di un terzo soggetto, interno o esterno al condominio, sia che la sua identità sia nota o ignota. L’obbligo al risarcimento quindi, viene meno ogni volta che è impossibile dimostrare che il danno derivi da un comportamento illecito o poco attento del condominio e anche quando il terzo colpevole, quando c’è, resta ignoto (se l’identità invece è nota, e a quel soggetto che dovrà essere indirizzata la richiesta di risarcimento).

 

Conclusioni

Per riassumere, la responsabilità oggettiva del condominio è sempre esclusa in queste ipotesi:

  • causa di forza maggiore e/o caso fortuito, quali ad esempio fenomeni atmosferici di intensità particolare e non prevedibili;
  • comportamento del danneggiato, ovviamente l’infortunio non è imputabile al condominio quando il fatto dipende dal comportamento scorretto del danneggiato stesso che, ad esempio, torna a casa ubriaco e cade dalle scale;
  • fatto dovuto a negligenza di terzi, ovvero quando l’incidente è causato dall’intervento di altre persone – qualcuno ad esempio fa lo sgambetto ad un altro all’ingresso del condominio – e non alle condizioni delle parti comuni.

In tutti gli altri casi invece, il condominio o la sua Compagnia assicurativa è tenuto a risarcire i danni. La procedura non è semplice e può richiedere anche molto tempo prima di vedersi rifondere quanto dovuto. Per accelerarli e assicurarsi la buona riuscita dell’azione stragiudiziale, consigliamo di rivolgersi a professionisti del settore quali ad esempio DIELLE Infortunistica.

Tra i vari aspetti da considerare prima di fare causa a qualcuno vi è indubbiamente quello economico. Il secondo invece, riguarda i tempi. Nel caso delle Compagnie assicurative almeno il problema della solvibilità, spesso nota dolente quando si decide di far valere i propri diritti, passa in secondo piano. E poi, a chi tocca anticipare le spese processuali? e in cosa consistono? Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

I costi di una causa

Forse fare causa a qualcuno non è propriamente “roba da ricchi”, ma di certo chi ha un reddito molto basso non sempre se lo può permettere. Già in passato avevamo parlato della gestione stragiudiziale di un risarcimento danni, adesso analizzeremo uno a uno i costi da affrontare per procedere a giudizio nel caso in cui la negoziazione bonaria della vertenza non sia andata a buon fine.

I costi per procedere a giudizio contro una Compagnia assicurativa possono essere suddivisi in due categorie:

  • costi vivi, ovvero le tasse, i bolli, le notifiche, i diritti di cancelleria;
  • onorario dell’avvocato, comprensivo anche dei rimborsi per le spese affrontate;

In linea di massima è possibile stabilire una regola valida quasi sempre per tutti i giudizi: il costo della causa è tanto più elevato quanto più alto è il valore del diritto da far valere.

 

La notifica di citazione

Tra i costi vivi per fare causa a qualcuno, comprese le Compagnie assicurative, rientra la notifica della citazione, ovvero i costi per far recapitare la raccomandata alle parti in causa. Questi costi si aggirano tra i 10 e i 20 euro per ognuno dei “ricorrenti”, così vengono definiti gli avversari citati a giudizio. Il prezzo può variare a seconda del mezzo scelto per far giungere la notifica a destinazione.

 

Contributo unificato

Una volta notificato l’atto di citazione, questo deve essere iscritto a ruolo in tribunale. Per iscrivere a ruolo una citazione bisogna pagare il contributo unificato, ossia una tassa per la giustizia civile. Tale tassa è tanto maggiore quanto più elevato è il valore della controversia. Per il primo grado si va da un minimo di 43 euro per le cause di valore fino a 1.100 euro, a un massimo di 1.686 euro per le cause di valore superiore a 520.000 euro.

 

Diritti di cancelleria

Nel corso del giudizio potrebbe sorgere la necessità di richiedere copie e documenti dalla cancelleria così come, al termine della causa, sarà necessario ottenere la copia autenticata della sentenza. In questi casi saranno richiesti i diritti di cancelleria e i relativi bolli. Di solito questo costo si aggira tra i 100 e i 200 euro.

 

La mediazione obbligatoria

Per alcune cause infine, è obbligatorio avviare la procedura di mediazione prima di agire in giudizio. Le cause per le quali la mediazione è obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Se il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine, allora si può procedere innanzi al giudice. Il costo della mediazione è di 40 euro. Se però la mediazione riesce, sarà necessario pagare anche il compenso al mediatore che è anch’esso parametrato al valore della controversia.

 

La Ctu

Tirando le somme, i costi vivi per avviare una causa contro una Compagnia assicurativa, che magari non vuole riconoscervi quanto dovuto come risarcimento del danno che avete subito a seguito di un sinistro, potrebbe aggirarsi attorno ai 300 euro circa. A questi però vanno aggiungi altri costi imprevedibili all’inizio. Ad esempio, in corso di causa il giudice potrebbe ritenere necessario avvalersi di un perito, il cosiddetto consulente tecnico d’ufficio (Ctu), per effettuare alcune valutazioni di particolare difficoltà tecnica. Il costo del Ctu è di solito addossato sulla parte che agisce in giudizio o su quella che lo richiede, e il suo valore può variare enormemente, ma in genere si aggira tra i 500 e gli 800 euro.

 

L’imposta di registro

Infine, al termine della causa bisognerà versare l’imposta di registro. In realtà il costo grava sulla parte soccombente ma, dinanzi al Fisco, entrambe le parti sono responsabili in solido. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può pretenderne il pagamento sia dal vincitore sia dallo sconfitto. L’imposta di registro è dovuta in una misura che varia tra l’1% e il 2% del valore della causa. Tutto questo escludendo l’onorario dell’avvocato…

 

L’onorario dell’avvocato

La seconda e più importante voce del costo di una causa è l’onorario dell’avvocato. Ogni avvocato può applicare le parcelle che preferisce, ma di norma tutti quanti sono soliti chiedere un compenso tanto più elevato quanto maggiore è il valore della controversia. Non esiste una tariffa professionale, tutto è rimesso alla libera trattativa delle parti. Di solito tuttavia, tale compenso si aggira attorno al 7-15% del valore del diritto sperato. Per fare un esempio, nella rivendicazione di un risarcimento del valore di 10.000 euro, il legale potrebbe chiedere un compenso variabile tra 700 e i 1.500 euro, oltre ai rimborsi per le spese vive (le spese di benzina, le fotocopie, le eventuali trasferte, eccetera).

 

Il preventivo dell’avvocato

La legge obbliga ogni professionista, ivi compresi gli avvocati, a fornire al cliente un preventivo scritto. Questo preventivo deve tenere conto di ogni possibile voce di spesa che sia prevedibile tra quelle che la parte dovrà sostenere per ottenere la sentenza finale. È quindi dovere dell’avvocato rilasciare un preventivo di spesa al proprio cliente. Questo già potrà servire per farsi un’idea del costo dell’onorario dell’avvocato, e magari confrontarlo con offerte concorrenti. Nella valutazione però, non bisogna cedere alla tentazione di affidarsi solo al miglior prezzo: mai come nelle professioni mediche e legali l’abilità del professionista può cambiare le sorti della “pratica”.

 

Chi deve pagare all’avvio della causa?

Poiché il processo civile, diversamente da quello penale, è un servizio che lo Stato concede ai privati come lo può essere il pedaggio autostradale, a dover pagare le spese di avvio della causa è chi richiede tale servizio. Si tratta cioè dell’ “attore”, come viene chiamato chi agisce in giudizio citando un “convenuto”.

Come si vede, procedere a giudizio contro qualcuno, comprese le Compagnie assicurative, ha dei costi notevoli e dei tempi d’attesa (di cui magari parleremo in un’altra occasione), almeno in Italia altrettanto notevoli. Ivi per cui quando si parla di sinistri stradali o di risarcimento danni a seguito di un infortunio automobilistico, procedere prima attraverso una gestione bonaria o stragiudiziale della vertenza è sempre una buona idea.

DIELLE Infortunistica opera nel settore dell’infortunistica stradale con esperienza, ed è in grado di aiutare il danneggiato a ottenere il giusto risarcimento senza anticipi di spesa e con tempi molto ridotti.

Chi investe un pedone si presume responsabile fino a prova contraria. Pertanto chi è stato investito non ha l’obbligo di dimostrare la ragione, anche se è sempre opportuno procurarsi i testimoni e conservare tutte le prove documentali delle cure mediche e delle spese sostenute. Ma come deve comportarsi il pedone in caso di investimento? Quali pratiche deve svolgere per ottenere il risarcimento dei danni patiti? Scopriamolo insieme: io sono Salvatore Anfuso, e per mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Come devo comportarmi in caso d’investimento?

Se non è augurabile causare un incidente, lo è ancor meno investire un pedone. Il conducente è tenuto a risarcire tutti i danni – e potrebbe anche essere sottoposto a processo penale – se non è in grado di dimostrare la colpa del pedone. Per farlo è necessario che l’automobilista fornisca le seguenti prove: 1. di aver guidato in modo diligente; 2. che il comportamento del pedone è stato imprevedibile e quindi l’urto inevitabile. Il tipico esempio è quello di un bambino che, sfuggendo alla presa dei genitori, attraversa d’improvviso la strada finendo sotto le ruote di un’automobile già ormai sopraggiunta è quindi incapace di notare l’ostacolo per tempo.

 

E se mancano le prove?

Nel caso di incidente stradale tra due veicoli, in mancanza di prove  la responsabilità viene divisa al 50% tra i due conducenti. È il cosiddetto concorso di colpa, e opera in automatico. In caso di investimento del pedone invece, in assenza di dimostrazioni sulle reciproche responsabilità la colpa viene attribuita in via esclusiva all’automobilista. Questo significa che se il conducente non riesce a dimostrare l’assenza di una propria responsabilità, in mancanza di prove viene sempre ritenuto colpevole. Vediamo dunque cosa fare per ottenere il risarcimento dall’assicurazione.

 

Cosa deve fare il pedone per avere il risarcimento?

Non avendo alcun onere della prova, in prima battuta il pedone non dovrà preoccuparsi di nulla. Avere però sin dall’inizio il controllo della situazione servirà a evitare brutte sorprese in seguito. Nel momento in cui il pedone viene investito, anche nel caso di lesioni lievi, verrà trasportato al pronto soccorso. Da questo momento inizia una lunga trafila di certificati medici che sarà bene conservare con cura, insieme a tutti gli scontrini per le medicine e alle fatture per le indagini strumentali e le cure, onde poter dimostrare il danno subìto.

Dopo aver ottenuto le dimissioni dall’ospedale, la prima cosa da fare è inviare subito una diffida all’assicurazione del veicolo responsabile. Ogni volta che a seguito di un incidente stradale ci sono dei feriti, le autorità sono obbligate a intervenire per prendere gli estremi dei soggetti coinvolti. Questi ultimi hanno l’obbligo di non allontanarsi dal luogo del sinistro fino ad accertamenti completati, altrimenti ne rispondono penalmente. Quindi è possibile ottenere gli estremi della controparte recandosi al comando di polizia o dei carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente.

Individuata la Compagnia assicurativa con cui il responsabile ha contratto la polizza, si può spedire la raccomandata con la richiesta di risarcimento. La stessa può essere spedita dal danneggiato o da un suo intermediario. L’assicurazione ha 90 giorni di tempo per poter presentare un’offerta di indennizzo. Nella lettera bisogna indicare il giorno e il luogo del sinistro, i soggetti coinvolti, eventuali nomi di testimoni – è sempre bene averne almeno uno –, i danni fisici certificati al pronto soccorso e la prognosi. Naturalmente l’intervento di DIELLE Infortunistica farà risparmiare al danneggiato tempo e stress, a fronte di un risultato indubbiamente migliore e tempi più rapidi.

 

I certificati medici

La seconda cosa da fare è sottoporsi periodicamente al controllo medico, così da certificare l’andamento della guarigione, le cure e le eventuali conseguenze. Egli dovrà recarsi a visita ogni volta che scadono i giorni di prognosi rilasciati dal precedente certificato medico, fino a quando non gli viene rilasciato il certificato di avvenuta guarigione. Insieme ai certificati vanno conservate le prove di pagamento delle cure farmacologiche e le terapie eseguite fino alla guarigione. Chiaramente più sono i giorni di inabilità, più alto sarà il risarcimento.

 

Invalidità e danno biologico

L’entità del risarcimento viene determinato da tre parametri:

  • il danno biologico: ossia il danno fisico conseguente all’investimento, determinato sulla base di una percentuale riconosciuta da un medico legale e rapportata all’età del danneggiato;
  • l’invalidità totale temporanea: si tratta dei giorni in cui il danneggiato deve restare immobile ai fini della guarigione, in ospedale o anche a casa;
  • l’invalidità parziale temporanea: si tratta dei giorni in cui il danneggiato, pur potendosi muovere, non ha comunque il pieno controllo del proprio corpo (non può guidare, correre, deve portare un gesso, ecc.).

Ovviamente l’assicurazione non liquida il danno sulla fiducia, ma lo fa seguendo le indicazioni di un proprio fiduciario. Quest’ultimo di solito prende contatto con il danneggiato – o un suo intermediario – e viene fissata una data per la visita medico-legale di controparte. Poiché l’indagine medico-legale viene prenotata dalla Compagnia assicurativa soccombente, quella che deve risarcire il danno, è opportuno che il danneggiato ne esegua una anche con un proprio fiduciario così da avere una stima più attendibile dei danni e dei pregiudizi sofferti.

 

Denuncia penale

L’investimento del pedone potrebbe anche indurre il reato di lesioni. A tal fine è bene che il danneggiato si consulti con il proprio avvocato per il deposito della querela, poiché in caso di avvio del processo penale non si potrà avviare  alcuna causa civile per il risarcimento del danno fino a conclusione del processo.

Quello dell’infortunistica stradale è un settore multidisciplinare che mette in campo diverse professionalità per riuscire a garantire il totale e completo ristoro di tutti i pregiudizi subiti dalla persona danneggiata in un sinistro. Ogni aspetto della procedura di risarcimento danni richiede una trattazione specifica e specializzata. Vediamo assieme quali: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale.

 

 

Infortunistica stradale: cos’è e di cosa si occupa

Una guida distratta o indecisa, il mancato rispetto della precedenza o del semaforo rosso e la velocità troppo elevata sono le cause più comuni di incidente stradale. Anche se negli ultimi anni il numero di persone e di veicoli coinvolti in un sinistro stradale è in calo, quelle degli incidenti automobilistici restano comunque cifre spropositate e, per contro, sono in aumento il numero di incidenti mortali. 

A prescindere dalla gravità dell’incidente, ogni anno sono moltissime le persone costrette ad affrontare un procedimento di risarcimento danni a seguito di un sinistro, che nella maggior parte dei casi è a dir poco nebuloso e iper-burocratico. Tempi d’attesa lunghissimi, richieste assurde di documentazioni, accertamenti, call center che non rispondono e quella frustrante sensazione che il liquidatore della Compagnia assicurativa si stia prendendo gioco di te non riconoscendoti tutti i corrispettivi a cui avresti diritto. Rivolgersi a uno studio serio d’infortunistica stradale non è una opzione: è una necessità!

L’infortunistica stradale rappresenta la disciplina di cui si necessita per guidare il danneggiato nel lungo e faticoso percorso burocratico che lo porterà sano e salvo al ristoro nel minor tempo possibile di tutti i pregiudizi patiti a causa del sinistro in cui è stato coinvolto. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su quali sono i casi in cui è consigliato rivolgersi a uno studio abilitato, quali sono gli errori da evitare e quando è più opportuno muoversi.

 

Competenze necessarie per l’Infortunistica Stradale

Quando si tratta di relazionarsi e imbastire le trattative del sinistro con la Compagnia di Assicurazione, ciò che conta è la qualità delle azioni di accertamento e di ricostruzione dell’incidente stradale al fine di comprenderne precisamente la dinamica e il valore del danno alla luce delle normative sempre in evoluzione e dei più accreditati orientamenti giurisprudenziali. Questo significa che per ottenere un congruo risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale, è sempre più fondamentale analizzare l’evento infortunistico sotto diversi profili, ad esempio:

• La ricostruzione cinematica del sinistro;

• La valutazione delle responsabilità;

• La stima del danno;

• La raccolta delle eventuali testimonianze oculari; 

• La raccolta delle prove medico-legali;

Pertanto è bene tenere in considerazione che non basta una conoscenza superficiale della materia per poter essere in grado di trattarla.

A causa di normative giuridiche in continua evoluzione e di un sempre più stringente ostracismo da parte delle Compagnie assicurative, diventa via via più difficile per chi subisce un incidente stradale riuscire a districarsi tra aspetti tecnici e procedurali, oltre che avere la certezza che il tutto sia gestito secondo le giuste regole e nel rispetto dei tempi richiesti. Per rispondere a queste esigenze da diversi anni ormai si è diffusa in Italia e in diversi paesi europei la cultura dell’Infortunistica stradale.

Uno studio competente e specializzato nell’Infortunistica stradale offre supporto specifico in ambito legale, tecnico e medico-legale in caso di sinistro. Il fine di questa attività è tutelare i diritti di tutti coloro che hanno subito un danno, adoperandosi per la corretta valutazione del danno stesso e l’ottenimento del giusto risarcimento. E in tutto questo il costo del servizio nella fase stragiudiziale è per gli studi seri d’infortunistica stradale di norma ottemperato dalla stessa Compagnia soccombente.

 

Quando rivolgersi a uno studio d’infortunistica stradale

Uno specialista d’infortunistica stradale interviene per accorciare notevolmente i tempi del risarcimento da parte delle agenzie di assicurazione, si occupa della corretta compilazione della pratica, è di supporto fondamentale qualora ci siano delle contestazioni riguardo le responsabilità del sinistro, in caso di sinistri all’estero o con veicoli esteri,  o in presenza di passeggeri tra i feriti. Con l’intervento dei medici legali inoltre, si riesce ad assicurare la totale copertura delle spese mediche e il doveroso risarcimento dei danni fisici subiti. Affidare la gestione della propria pratica di risarcimento danni da sinistro stradale a uno studio di professionisti per tutte le ragioni dette finora è sempre la decisione più ragionevole.

DIELLE Infortunistica è da molti anni uno studio serio d’infortunistica stradale, specializzato nella gestione dei danni materiali e degli infortuni fisici causati da incidente automobilistico. Si avvale di molti professionisti specializzati in materia. E nel corso degli anni ha maturato una conoscenza approfondita del risarcimento danni. Per approfondire ulteriormente i servizi offerti dallo studio e ogni altra questione rimasta in sospeso in questo articolo per motivi di spazio, consigliamo di leggere le F.A.Q. contenute in questo sito web. La consulenza è sempre gratuita!

Hai subito un sinistro all’estero, o un sinistro in Italia ma con un veicolo estero, e adesso vorresti sapere a chi e in che modo avanzare una richiesta di risarcimento danni? Scopriamo insieme come fare: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale.

 

 

A chi rivolgersi in caso di sinistro all’estero o con un veicolo estero?

Come si può immaginare, in questi casi l’indennizzo diretto, ovvero il risarcimento da parte della propria compagnia assicurativa, non è applicabile. In caso di sinistro all’estero o in Italia ma con veicoli esteri è necessario quindi rivolgersi all’Ufficio Centrale Italiano – UCI – ovvero l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale, il quale opera nell’ambito del sistema della Carta Verde, occupandosi di gestire e risolvere le problematiche legate al risarcimento dei danni causati da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e di sinistri subiti all’estero da veicoli italiani con polizza sottoscritta con compagnie assicurative italiane.

 

Come opera l’UCI?

L’UCI, l’Ufficio Centrale Italiano è l’ente al quale è necessario rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro all’estero o in Italia da veicoli esteri, tramite la presentazione della domanda di risarcimento con in allegato la denuncia dell’incidente e i dati dei due conducenti coinvolti nel sinistro. L’indennizzo è erogato in base alla stima dei danni sull’autovettura, sul conducente ma anche sugli eventuali trasportati, nel caso di sinistro con ragione.

 

Cos’è la carta verde?

La Carta Verde è un certificato internazionale che consente a un veicolo di entrare e circolare in un paese estero in regola con l’RCA (Responsabilità Civile Auto), obbligatoria nel Paese visitato. Viene rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d’immatricolazione del veicolo.  Può anche essere richiesta alla propria Compagnia assicurativa se si ha in previsione di circolare in uno degli stati europei in cui è richiesta. In molti stati è obbligatoria poiché costituisce la garanzia che l’autovettura è coperta da danni a cose e persone nella circolazione internazionale. Se il conducente dell’autovettura non ha la carta verde, deve obbligatoriamente acquistare alla frontiera del paese visitato una polizza temporanea.

 

Sinistri in Italia con veicoli esteri

Per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura in Italia con un veicolo immatricolato all’estero, è necessario inviare una raccomandata a/R direttamente all’Ufficio Centrale Italiano (UCI) indicando i seguenti dati:

  • data e località del sinistro
  • nazionalità e targa del veicolo estero che ha causato il sinistro
  • caratteristiche tecniche, tipo, marca e modello del veicolo
  • generalità e indirizzo del proprietario del veicolo estero
  • generalità e indirizzo del conducente del veicolo estero (nel caso non sia lo stesso)
  • compagnia di assicurazione estera
  • estremi delle autorità intervenute in seguito al sinistro
  • descrizione del sinistro
  • proprie generalità e indirizzo per ricevere risposta immediata
  • luogo e giorno in cui le auto sono disponibili per ispezione, nel caso di danni ingenti
  • età, reddito, entità delle lesioni e attestazione medica, nel caso di danni alle persone

E allegando la seguente documentazione:

  • una copia della constatazione amichevole dell’incidente – modulo CID
  • una copia della Carta Verde presentata dal conducente del veicolo estero

 

Sinistri all’estero con veicoli esteri

In caso di sinistro in un paese europeo con sistema di carta verde si  può richiedere il risarcimento danni avvalendosi del Codice delle assicurazioni private stabilito con il D.L 209/2005, rivolgendosi al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, la quale avvia le procedure per individuare la compagnia assicurativa estera del veicolo che ha causato l’incidente e il mandatario per erogare la liquidazione dei danni provocati su cose o persone. La compagnia assicurativa estera del veicolo che ha causato il sinistro ha tempo 90 giorni per erogare l’indennizzo. In caso di incidente con veicolo estero non immatricolato o non identificato o del quale risulti impossibile risalire alla compagnia assicurativa entro il termine di 60 giorni, è sempre il Fondo di Garanzia Vittime della Strada a dare l’assistenza per il risarcimento.

 

Sinistri fuori dalla Comunità Europea

In caso di sinistro all’estero con un veicolo non immatricolato/registrato in uno degli stati europei o in Svizzera, è necessario presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo e/o al proprietario del veicolo stesso con cui si è avuto l’incidente. Nel caso invece in cui veicolo responsabile dell’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto al luogo dell’incidente, è necessario presentare la richiesta di indennizzo al Bureau del paese dell’incidente, se con sistema di Carta Verde. 

Vista la difficoltà nel gestire questo tipo di dinamiche è sempre consigliabile rivolgersi a un buon intermediario, quale ad esempio DIELLE Infortunistica. Grazie alla nostra esperienza in queste forme di risarcimento da sinistri stradali sapremo come aiutarti e a chi inoltrare la richiesta per farti ottenere il giusto risarcimento nel minor tempo possibile.

Hai subito un sinistro stradale e adesso non sai come compilare la richiesta di risarcimento? Vorresti sapere se per essere risarcito devi rivolgerti alla tua stessa compagnia assicuratrice o a quella della controparte? Come funziona l’indennizzo diretto, e quali sono i tempi per venire risarciti? Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale.

 

Risarcimento diretto: come comportarsi?

A partire dal 1 febbraio 2007, ovvero a seguito del DPR 254/2006 conosciuto anche come Decreto Bersani, è stata introdotta un’importante innovazione assicurativa: il risarcimento diretto. Se la Compagnia Assicuratrice con cui avete contratto la vostra polizza RCA aderisce alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D), in taluni casi – in seguito vedremo quali – anziché chiedere il risarcimento alla compagnia di controparte, è possibile rivolgersi direttamente alla propria. Al di fuori dei casi di applicabilità o nel caso in cui la compagnia assicuratrice non aderisca alla convenzione, resta comunque invariata e sempre valida la procedura ordinaria.

Il motivo per il quale venne introdotta questa convenzione fu di agevolare i sottoscrittori di una polizza RCA attraverso una maggiore semplificazione della procedura per la richiesta del risarcimento e sperare in tempi di indennizzo più snelli. Infatti è molto più facile rivolgersi al proprio assicuratore che alla Compagnia Assicuratrice della controparte. Nelle intenzioni del legislatore questa innovazione avrebbe anche dovuto portare a una flessione al ribasso premi di polizza.

 

In quali casi si applica il Risarcimento Diretto?

L’art. 149 del Codice Unico delle Assicurazioni stabilisce le condizioni di applicabilità:

  • Nel sinistro non devono essere stati coinvolti più di due veicoli a motore, entrambi identificati e assicurati (quindi in caso di tamponamento a catena, ad esempio, l’Indennizzo Diretto è sempre escluso);
  • Gli eventuali danneggiati, sia i conducenti che i trasportati, non devono aver subito infortuni superiori ai 9 punti percentuali di invalidità permanente;
  • Entrambi i veicoli coinvolti devono essere stati immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano);
  • Le Compagnie Assicuratrici coinvolte devono aver entrambe aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D.);

in tutti gli altri casi sarà necessario avvalersi della procedura ordinaria, quindi a risarcire i danni non sarà la propria compagnia assicuratrice ma quella della controparte. Ciò significa tempi più lenti e una procedura più complessa, per la quale è opportuno avvalersi di un valido intermediario.

 

In quali casi è sempre escluso il Risarcimento Diretto?

Per amore di completezza elenchiamo i casi in cui il risarcimento diretto è sempre escluso:

  • I sinistri da turbativa, ovvero quelli in cui non c’è urto tra i veicoli (il comportamento anomalo o illecito di un veicolo causa a un altro un urto contro un palo, un cassonetto o comunque lo costringe a uscire di strada);
  • I sinistri multipli, in cui sono coinvolti più di due veicoli;
  • I sinistri avvenuti con un veicolo immatricolato in un paese estero;
  • I sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d. “nuova targa” (ex DPR 6 marzo 2006, n. 153);
  • I sinistri che si sono verificati all’estero;
  • I sinistri per il quale interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
  • I sinistri in cui sono coinvolti veicoli speciali (macchine agricole, ecc.);

Inoltre ai sensi dell’art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l’indennizzo diretto sono:

  • Quelli subiti dal veicolo assicurato;
  • Quelli inflitti a cose trasportate appartenenti o al proprietario o al conducente;
  • Le lesioni di lieve entità subite dal conducente che si risolvono in un danno biologico inferiore o uguale al 9% di invalidità permanente (micropermanenti);

 

Cosa fare per richiedere il Risarcimento Diretto?

In caso di risarcimento diretto la richiesta – da inviare via raccomandata o pec – deve contenere alcune informazioni fondamentali, senza le quali la Compagnia assicuratrice non può avviare la procedura d’indennizzo. Questi sono:

  • Il CID, anche monofirma;
  • L’eventuale verbale del pronto soccorso, nel caso ci siano stati degli infortunati;
  • Le eventuali ricevute di Terzi (intermediari, medici, fisioterapisti, ecc.);
  • L’eventuale stato di famiglia, ma solo in caso di decesso della vittima;

I termini per la risposta della Compagnia Assicuratrice sono di 30 giorni in caso di risarcimento diretto, 60 giorni in caso di procedura ordinaria, e 90 giorni in caso di infortuni lievi. In quest’ultimo caso sarà anche necessario sottoporsi a una visita medico-legale, la quale constaterà lo stato di salute del danneggiato.

 

Cosa può fare DIELLE Infortunistica?

Riguardo al risarcimento diretto appare singolare che a risarcire il danneggiato sia la stessa Compagnia con cui si è assicurati, anziché quella di chi il danno lo ha causato. Con la propria assicurazione si ha un rapporto di carattere commerciale, per tanto ci si aspetta di essere assistiti e difesi in caso di sinistro. In effetti quello che fa stupire di questa innovazione introdotta dal Decreto Bersani, è che proprio chi dovrebbe difendere il danneggiato sia lo stesso che infine lo risarcisce. Come dire, la Compagnia assicuratrice difendere il proprio contraente da se stessa.

Con più di dieci anni di esperienza nel campo delle Responsabilità Civili, DIELLE Infortunistica può fornire al danneggiato la propria consulenza per una migliore e più rapida gestione della richiesta di risarcimento danni, facilitando in questo modo l’ottenimento di un equo rimborso dei danni subiti a causa del sinistro stradale senza la necessità di anticipare eventuali spese mediche. L’onorario di DIELLE Infortunistica per la consulenza, al pari di tutte le altre spese a cui il danneggiato è costretto, viene risarcito dalla Compagnia assicuratrice soccombente. Quindi per il danneggiato rivolgersi a uno studio specializzato nell’infortunistica stradale come il nostro conviene sempre.