Può capitare di inciampare e farsi male mentre si scendono le scale del condominio, proprio o in visita da qualcuno. Può capitare che a qualcuno sfugga di mano qualcosa di pesante giù da un balcone, o che si stacchino pezzi di cornicione dalla facciata dello stabile e finiscano in strada. Può capitare infine, di scivolare nell’androne mentre il pavimento è ancora bagnato e cadendo a terra si resti infortunati. Potremmo continuare ancora a lungo, le casistiche di questo tipo possono essere infinite, ma chi risarcisce i danni in caso di infortunio nelle parti comuni condominiali? e come si dimostra la colpa? Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Il condominio è (quasi) sempre responsabile

Il condominio è responsabile dei danni quando avviene un infortunio nelle parti comuni di esso, come l’ingresso, le scale, il cortile e via dicendo. Su queste infatti, il condominio ha una responsabilità oggettiva per danni cagionati da cose in custodia. Significa che la persona che subisce il danno, che può essere un condomino o un terzo in visita, ha tutto il diritto di pretendere il risarcimento. Tuttavia ci sono circostanze in cui il condominio non può essere considerato responsabile.

 

Infortunio in condominio: chi paga e perché

Ogni condominio si considera custode delle parti condominiali comuni, quali le scale, l’ascensore, il giardino, l’atrio, il cortile e via dicendo; pertanto è obbligato ad adottare tutte quelle misure necessarie affinché queste parti comuni siano in sicurezza e non arrechino danni a terze persone. Ciò significa che in caso di infortunio il condominio è sempre considerato responsabile, a patto che l’amministratore non provi di aver preso tutte le precauzioni necessarie a evitare eventi dannosi e che il danno derivi da fattori esterni e/o fortuiti (e quindi per loro natura imprevedibili).

Esempi pratici in cui il condominio può essere considerato colpevole: inciampare per le scale a causa della scarsa o guasta illuminazione delle stesse; restare chiusi in ascensore a causa della vetustà del mezzo o della mancata manutenzione periodica; sbattere contro vasi e altri oggetti non adeguatamente riposti; scivolare su un pavimento bagnato non adeguatamente segnalato e via dicendo. In tutti questi e altri casi il danneggiato potrà a pieno titolo pretendere il risarcimento dei pregiudizi patiti.

 

Infortunio in condominio: quando si prescrive e come si chiede

Chi ha subito un danno a causa della caduta di oggetti non opportunamente fissati alle pareti, scarsa illuminazione delle scade, pavimento bagnato non segnalato e altro ancora, può chiedere il risarcimento dei danni entro e non oltre 5 anni dalla data in cui è avvenuto l’incidente. Il danneggiato deve innanzitutto chiedere la quantificazione del danno psicofisico, allegando la diagnosi medica e le ricevute delle spese sostenute per la guarigione. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata tramite raccomandata all’amministratore del condominio, il quale avviserà la compagnia assicurativa ove presente.

 

Il condominio non sempre deve risarcire i danni

Il condominio è responsabile ogni volta che il danno deriva da un inadempimento o una negligenza nella corretta gestione delle parti comuni. Ma quando l’incidente avviene per un caso fortuito, e quindi per sua natura imprevedibile, il condominio non è mai tenuto a risarcire i danni. Per “caso fortuito” s’intende una circostanza che non poteva in alcun modo essere prevista, e che non dipende dalla cattiva gestione o manutenzione delle parti condominiali comuni. 

Ciò vale soprattutto riguardo a condizioni meteo particolarmente violente, ad esempio gli alluvioni, oppure a vere e proprie sciagure quali i terremoti. Vale anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato dal comportamento scorretto di un terzo soggetto, interno o esterno al condominio, sia che la sua identità sia nota o ignota. L’obbligo al risarcimento quindi, viene meno ogni volta che è impossibile dimostrare che il danno derivi da un comportamento illecito o poco attento del condominio e anche quando il terzo colpevole, quando c’è, resta ignoto (se l’identità invece è nota, e a quel soggetto che dovrà essere indirizzata la richiesta di risarcimento).

 

Conclusioni

Per riassumere, la responsabilità oggettiva del condominio è sempre esclusa in queste ipotesi:

  • causa di forza maggiore e/o caso fortuito, quali ad esempio fenomeni atmosferici di intensità particolare e non prevedibili;
  • comportamento del danneggiato, ovviamente l’infortunio non è imputabile al condominio quando il fatto dipende dal comportamento scorretto del danneggiato stesso che, ad esempio, torna a casa ubriaco e cade dalle scale;
  • fatto dovuto a negligenza di terzi, ovvero quando l’incidente è causato dall’intervento di altre persone – qualcuno ad esempio fa lo sgambetto ad un altro all’ingresso del condominio – e non alle condizioni delle parti comuni.

In tutti gli altri casi invece, il condominio o la sua Compagnia assicurativa è tenuto a risarcire i danni. La procedura non è semplice e può richiedere anche molto tempo prima di vedersi rifondere quanto dovuto. Per accelerarli e assicurarsi la buona riuscita dell’azione stragiudiziale, consigliamo di rivolgersi a professionisti del settore quali ad esempio DIELLE Infortunistica.