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Hai subito un sinistro all’estero, o un sinistro in Italia ma con un veicolo estero, e adesso vorresti sapere a chi e in che modo avanzare una richiesta di risarcimento danni? Scopriamo insieme come fare: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale.

 

 

A chi rivolgersi in caso di sinistro all’estero o con un veicolo estero?

Come si può immaginare, in questi casi l’indennizzo diretto, ovvero il risarcimento da parte della propria compagnia assicurativa, non è applicabile. In caso di sinistro all’estero o in Italia ma con veicoli esteri è necessario quindi rivolgersi all’Ufficio Centrale Italiano – UCI – ovvero l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale, il quale opera nell’ambito del sistema della Carta Verde, occupandosi di gestire e risolvere le problematiche legate al risarcimento dei danni causati da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e di sinistri subiti all’estero da veicoli italiani con polizza sottoscritta con compagnie assicurative italiane.

 

Come opera l’UCI?

L’UCI, l’Ufficio Centrale Italiano è l’ente al quale è necessario rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro all’estero o in Italia da veicoli esteri, tramite la presentazione della domanda di risarcimento con in allegato la denuncia dell’incidente e i dati dei due conducenti coinvolti nel sinistro. L’indennizzo è erogato in base alla stima dei danni sull’autovettura, sul conducente ma anche sugli eventuali trasportati, nel caso di sinistro con ragione.

 

Cos’è la carta verde?

La Carta Verde è un certificato internazionale che consente a un veicolo di entrare e circolare in un paese estero in regola con l’RCA (Responsabilità Civile Auto), obbligatoria nel Paese visitato. Viene rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d’immatricolazione del veicolo.  Può anche essere richiesta alla propria Compagnia assicurativa se si ha in previsione di circolare in uno degli stati europei in cui è richiesta. In molti stati è obbligatoria poiché costituisce la garanzia che l’autovettura è coperta da danni a cose e persone nella circolazione internazionale. Se il conducente dell’autovettura non ha la carta verde, deve obbligatoriamente acquistare alla frontiera del paese visitato una polizza temporanea.

 

Sinistri in Italia con veicoli esteri

Per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura in Italia con un veicolo immatricolato all’estero, è necessario inviare una raccomandata a/R direttamente all’Ufficio Centrale Italiano (UCI) indicando i seguenti dati:

  • data e località del sinistro
  • nazionalità e targa del veicolo estero che ha causato il sinistro
  • caratteristiche tecniche, tipo, marca e modello del veicolo
  • generalità e indirizzo del proprietario del veicolo estero
  • generalità e indirizzo del conducente del veicolo estero (nel caso non sia lo stesso)
  • compagnia di assicurazione estera
  • estremi delle autorità intervenute in seguito al sinistro
  • descrizione del sinistro
  • proprie generalità e indirizzo per ricevere risposta immediata
  • luogo e giorno in cui le auto sono disponibili per ispezione, nel caso di danni ingenti
  • età, reddito, entità delle lesioni e attestazione medica, nel caso di danni alle persone

E allegando la seguente documentazione:

  • una copia della constatazione amichevole dell’incidente – modulo CID
  • una copia della Carta Verde presentata dal conducente del veicolo estero

 

Sinistri all’estero con veicoli esteri

In caso di sinistro in un paese europeo con sistema di carta verde si  può richiedere il risarcimento danni avvalendosi del Codice delle assicurazioni private stabilito con il D.L 209/2005, rivolgendosi al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, la quale avvia le procedure per individuare la compagnia assicurativa estera del veicolo che ha causato l’incidente e il mandatario per erogare la liquidazione dei danni provocati su cose o persone. La compagnia assicurativa estera del veicolo che ha causato il sinistro ha tempo 90 giorni per erogare l’indennizzo. In caso di incidente con veicolo estero non immatricolato o non identificato o del quale risulti impossibile risalire alla compagnia assicurativa entro il termine di 60 giorni, è sempre il Fondo di Garanzia Vittime della Strada a dare l’assistenza per il risarcimento.

 

Sinistri fuori dalla Comunità Europea

In caso di sinistro all’estero con un veicolo non immatricolato/registrato in uno degli stati europei o in Svizzera, è necessario presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo e/o al proprietario del veicolo stesso con cui si è avuto l’incidente. Nel caso invece in cui veicolo responsabile dell’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto al luogo dell’incidente, è necessario presentare la richiesta di indennizzo al Bureau del paese dell’incidente, se con sistema di Carta Verde. 

Vista la difficoltà nel gestire questo tipo di dinamiche è sempre consigliabile rivolgersi a un buon intermediario, quale ad esempio DIELLE Infortunistica. Grazie alla nostra esperienza in queste forme di risarcimento da sinistri stradali sapremo come aiutarti e a chi inoltrare la richiesta per farti ottenere il giusto risarcimento nel minor tempo possibile.

Hai subito un sinistro stradale e adesso non sai come compilare la richiesta di risarcimento? Vorresti sapere se per essere risarcito devi rivolgerti alla tua stessa compagnia assicuratrice o a quella della controparte? Come funziona l’indennizzo diretto, e quali sono i tempi per venire risarciti? Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale.

 

Risarcimento diretto: come comportarsi?

A partire dal 1 febbraio 2007, ovvero a seguito del DPR 254/2006 conosciuto anche come Decreto Bersani, è stata introdotta un’importante innovazione assicurativa: il risarcimento diretto. Se la Compagnia Assicuratrice con cui avete contratto la vostra polizza RCA aderisce alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D), in taluni casi – in seguito vedremo quali – anziché chiedere il risarcimento alla compagnia di controparte, è possibile rivolgersi direttamente alla propria. Al di fuori dei casi di applicabilità o nel caso in cui la compagnia assicuratrice non aderisca alla convenzione, resta comunque invariata e sempre valida la procedura ordinaria.

Il motivo per il quale venne introdotta questa convenzione fu di agevolare i sottoscrittori di una polizza RCA attraverso una maggiore semplificazione della procedura per la richiesta del risarcimento e sperare in tempi di indennizzo più snelli. Infatti è molto più facile rivolgersi al proprio assicuratore che alla Compagnia Assicuratrice della controparte. Nelle intenzioni del legislatore questa innovazione avrebbe anche dovuto portare a una flessione al ribasso premi di polizza.

 

In quali casi si applica il Risarcimento Diretto?

L’art. 149 del Codice Unico delle Assicurazioni stabilisce le condizioni di applicabilità:

  • Nel sinistro non devono essere stati coinvolti più di due veicoli a motore, entrambi identificati e assicurati (quindi in caso di tamponamento a catena, ad esempio, l’Indennizzo Diretto è sempre escluso);
  • Gli eventuali danneggiati, sia i conducenti che i trasportati, non devono aver subito infortuni superiori ai 9 punti percentuali di invalidità permanente;
  • Entrambi i veicoli coinvolti devono essere stati immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano);
  • Le Compagnie Assicuratrici coinvolte devono aver entrambe aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D.);

in tutti gli altri casi sarà necessario avvalersi della procedura ordinaria, quindi a risarcire i danni non sarà la propria compagnia assicuratrice ma quella della controparte. Ciò significa tempi più lenti e una procedura più complessa, per la quale è opportuno avvalersi di un valido intermediario.

 

In quali casi è sempre escluso il Risarcimento Diretto?

Per amore di completezza elenchiamo i casi in cui il risarcimento diretto è sempre escluso:

  • I sinistri da turbativa, ovvero quelli in cui non c’è urto tra i veicoli (il comportamento anomalo o illecito di un veicolo causa a un altro un urto contro un palo, un cassonetto o comunque lo costringe a uscire di strada);
  • I sinistri multipli, in cui sono coinvolti più di due veicoli;
  • I sinistri avvenuti con un veicolo immatricolato in un paese estero;
  • I sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d. “nuova targa” (ex DPR 6 marzo 2006, n. 153);
  • I sinistri che si sono verificati all’estero;
  • I sinistri per il quale interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
  • I sinistri in cui sono coinvolti veicoli speciali (macchine agricole, ecc.);

Inoltre ai sensi dell’art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l’indennizzo diretto sono:

  • Quelli subiti dal veicolo assicurato;
  • Quelli inflitti a cose trasportate appartenenti o al proprietario o al conducente;
  • Le lesioni di lieve entità subite dal conducente che si risolvono in un danno biologico inferiore o uguale al 9% di invalidità permanente (micropermanenti);

 

Cosa fare per richiedere il Risarcimento Diretto?

In caso di risarcimento diretto la richiesta – da inviare via raccomandata o pec – deve contenere alcune informazioni fondamentali, senza le quali la Compagnia assicuratrice non può avviare la procedura d’indennizzo. Questi sono:

  • Il CID, anche monofirma;
  • L’eventuale verbale del pronto soccorso, nel caso ci siano stati degli infortunati;
  • Le eventuali ricevute di Terzi (intermediari, medici, fisioterapisti, ecc.);
  • L’eventuale stato di famiglia, ma solo in caso di decesso della vittima;

I termini per la risposta della Compagnia Assicuratrice sono di 30 giorni in caso di risarcimento diretto, 60 giorni in caso di procedura ordinaria, e 90 giorni in caso di infortuni lievi. In quest’ultimo caso sarà anche necessario sottoporsi a una visita medico-legale, la quale constaterà lo stato di salute del danneggiato.

 

Cosa può fare DIELLE Infortunistica?

Riguardo al risarcimento diretto appare singolare che a risarcire il danneggiato sia la stessa Compagnia con cui si è assicurati, anziché quella di chi il danno lo ha causato. Con la propria assicurazione si ha un rapporto di carattere commerciale, per tanto ci si aspetta di essere assistiti e difesi in caso di sinistro. In effetti quello che fa stupire di questa innovazione introdotta dal Decreto Bersani, è che proprio chi dovrebbe difendere il danneggiato sia lo stesso che infine lo risarcisce. Come dire, la Compagnia assicuratrice difendere il proprio contraente da se stessa.

Con più di dieci anni di esperienza nel campo delle Responsabilità Civili, DIELLE Infortunistica può fornire al danneggiato la propria consulenza per una migliore e più rapida gestione della richiesta di risarcimento danni, facilitando in questo modo l’ottenimento di un equo rimborso dei danni subiti a causa del sinistro stradale senza la necessità di anticipare eventuali spese mediche. L’onorario di DIELLE Infortunistica per la consulenza, al pari di tutte le altre spese a cui il danneggiato è costretto, viene risarcito dalla Compagnia assicuratrice soccombente. Quindi per il danneggiato rivolgersi a uno studio specializzato nell’infortunistica stradale come il nostro conviene sempre.

Quando l’assenza di un proprio dipendente è causata da un evento provocato da terzi, ad esempio a seguito di un sinistro stradale, anche il datore di lavoro subisce un danno di tipo economico. Il responsabile civile è quindi tenuto a risarcire anche quest’ultimo per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente. Vediamo assieme come: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale.

 

 

Come ottenere la rivalsa del datore di lavoro a seguito di un sinistro stradale

Che anche i datori di lavoro vadano risarciti in caso di infortunio a seguito di un sinistro stradale subito da un proprio dipendente a stabilirlo è una sentenza del 12 novembre 1988, la numero 6132, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il danno subito dal datore di lavoro può essere calcolato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati da quest’ultimo per il periodo di assenza del proprio dipendente infortunato. Anche dopo l’intervento delle assicurazioni sociali (INPS o INAIL) infatti, circa il 60% della retribuzione corrisposta – e delle relative imposte quali i ratei delle ferie, feste, tredicesima, TFR, ecc. – rimane a carico del datore di lavoro. 

 

E se il datore di lavoro deve assumere temporaneamente qualcuno che sostituisca il dipendente infortunato?

Poiché durante l’infortunio del proprio dipendente può sorgere per il datore di lavoro la necessità di assumere un sostituto temporaneo che si carichi sulle spalle le funzioni svolte prima da quest’ultimo, circostanza che in una situazione di normalità non si sarebbe mai verificata, anche questa spesa deve venire riparata. Tale costo deve essere rifuso da chi il danno lo ha cagionato o dalla sua Compagnia assicuratrice. Non tutti però sono a conoscenza delle procedure da mettere in moto per ottenere questo ristoro. Da una recente indagine eseguita su un campione rappresentativo di imprese risulta infatti, che circa l’80% dei datori di lavoro non esercitano l’azione di rivalsa in caso di assenza ingiusta di un proprio dipendente per fatti imputabili a terzi.

 

50 milioni di euro non riscossi ogni anno

Questa ingiustificata mancanza, imputabile a nostro avviso a un gap di informazione circa le normali procedure per richiedere tale risarcimento – non prendiamo nemmeno in considerazione l’idea che non si voglia esercitare la rivalsa di propria iniziativa – si concretizza in un costo annuo per le aziende italiane quantificabile in circa 50 milioni di euro. Una cifra a nostro avviso sostanziosa che le Compagnie assicuratrici risparmiano ogni anno. DIELLE Infortunistica, con la professionalità e l’esperienza acquisita nel corso degli anni, è in grado di imbastire le relative pratiche utili a ottenere il risarcimento da rivalsa del datore di lavoro, così da far ottenere alle aziende il ristoro dei compensi erogati ai propri dipendenti durante il periodo di assenza.

 

Ulteriori vantaggi

A questo DIELLE Infortunistica aggiunge un’offerta rivolta a tutte le aziende:

  • la possibilità di convenzioni per la gestione dei sinistri occorsi ai propri dipendenti e ai dirigenti
  • la possibilità di gestire tutti i sinistri occorsi ai veicoli della propria flotta aziendale, sia attivi che passivi

DIELLE Infortunistica lotta da anni al fianco dei danneggiati per far loro ottenere il rispetto dei propri diritti e quindi un equo risarcimento dei danni, compresi i datori di lavoro.

Sebbene nessuno vorrebbe mai trovarsi nella situazione di dover compilare un CID, in caso di incidente è meglio sapere cosa fare e come è opportuno comportarsi. Tra le cose principali da sapere di sicuro rientra la corretta compilazione del CID, o come lo chiamano gli addetti ai lavori, del modulo CAI: Constatazione Amichevole di Incidente. Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale.

 

Compilare correttamente il modulo CAI

Negli attimi concitati che seguono un evento nefasto e drammatico quale un sinistro stradale, è normale che non si abbiano le idee chiare su come compilare il CID. La paura di sbagliare, di non scrivere tutto, di inserire informazioni che possono compromettere la propria posizione o di dimenticare qualcosa, sono normali in chi gli incidenti li vede solo in televisione, in seconda serata, nei film d’azione.

Iniziamo col dire che quando si parla di modulo blu, di CID o di CAI, ci si sta riferendo alla stessa cosa: il modello che viene consegnato al contraente di una polizza RC auto al momento della stipula, per appuntare i dati dei veicoli e delle persone coinvolte in un eventuale sinistro stradale. Di solito lo si infila nel cassettino della plancia e ce lo si dimentica, magari con la speranza di non doverlo usare mai. Ma se stai leggendo questo articolo, o sei una persona curiosa oppure ti è appena capitato un incidente stradale e stai cercando sul web istruzioni su come compilare correttamente il CID. Se il tuo caso rientra nella seconda casistica continua la lettura.

 

Perché compilare il CID?

Il motivo per cui è sempre conveniente compilare il modulo CAI  è che il CID serve a denunciare il sinistro, soprattutto in caso di monofirma, e ottenere così più in fretta il risarcimento dovuto. Infatti se compilato correttamente e in modo completo, il CID può contribuire a ridurre i tempi di attesa dell’offerta da parte della Compagnia Assicuratrice soccombente. 

Per quanto si possa essere di corsa, compilare per bene il modulo CAI è nell’interesse di tutti. Rimandare a un secondo momento la constatazione amichevole, al contrario, può far sorgere più problemi di quanti se ne possano immaginare. Il giorno dopo, infatti, diventano tutti esperti d’infortunistica stradale e prontissimi a non riconosce – o non ricordare più – come i fatti si siano svolti davvero.

 

Cosa serve per compilare il modulo CID?

Per compilare correttamente il modulo CID, sono necessari:

  • il modulo CID
  • i Libretti delle rispettive automobili
  • le Patenti di entrambi i conducenti
  • i Certificati delle due assicurazioni
  • una penna e un po’ di Pazienza

 

Cosa succede se la controparte non vuole firmare il CID?

Nessuna paura: compila e firma il tuo lato del modulo, e poi portalo da noi. Ricordati di appuntare perlomeno la targa del veicolo della controparte e la sua Compagnia Assicuratrice. In alternativa potresti scattare una foto dei veicoli coinvolti, ricordandoti di riprendere le targhe, il luogo in cui è avvenuto l’incidente e i danni subiti dai mezzi. Noi raccoglieremo tutte le informazioni necessarie a formulare una corretta richiesta di risarcimento danni e la invieremo alla Compagnia assicuratrice più opportuna.

Nota: In caso di una sola firma non si è più in presenza di una constatazione amichevole, ma di una denuncia di sinistro. Averla fatta andrà comunque nell’interesse del danneggiato. Se l’altro non solo non vuole firmare, ma addirittura ha fretta di andarsene o scappa via: non bisogna perdere la calma. Chiama le autorità e aspetta sul posto il loro arrivo. Ricorda che è sempre meglio avere più prove e testimoni possibili dell’accaduto.

 

Come è strutturato il modulo CAI?

Il modulo CAI si compone di quattro pagine disposte su due fogli. La prima pagina, a sinistra, serve per la raccolta dei dati essenziali. La seconda, a destra, serve a raccogliere ulteriori informazioni. Entrambe si articolano su due colonne distinte per colore. In mezzo c’è una parte bianca riservata alle circostanze dell’incidente, compresa un’area dedicata alla ricostruzione grafica della dinamica. Esistono anche una terza e una quarta pagina. La terza è un modulo prestampato, in genere adoperato per denunciare i danni del sinistro. Lo si deve scaricare dal web e compilarlo, ma rivolgendoti a noi potrai farne a meno. La quarta pagina, infine, è quella delle istruzioni.

 

Come si compila il CID?

Nell’intestazione del primo foglio, dal punto 1 al punto 5, devono essere inseriti i dati riguardanti il sinistro: data, ora e luogo. Se ci sono dei feriti, anche lievi, è bene indicarlo. Se durante l’urto sono stati danneggiati oggetti diversi dai due veicoli, anche personali, come un computer, il cellulare, gli occhiali da vista, è bene indicarlo. Se ci sono testimoni che hanno assistito all’urto, compresi i trasportati, bisogna inserire i loro nomi e contatti nell’apposito rigo. È molto importante indicarli subito.

Nelle due colonne speculari, blu e gialla, si devono inserire i dati dei due veicoli, i contraenti delle rispettive polizze, le rispettive compagnie assicurative e i conducenti. Il contraente della polizza e chi guidava il veicolo al momento dell’urto potrebbero non essere la stessa persona. Il contraente, ad esempio, potrebbe essere il papà, ma l’automobile la guidava il figlio. Per cui è bene indicarlo. Inserire con cura e in modo completo i dati di carattere anagrafico, è importante per ridurre i tempi di apertura della pratica. 

Nota: Se sono coinvolti più veicoli, ad esempio in caso di un tamponamento multiplo, si possono usare più moduli CID, o in alternativa, appuntare le targhe e i nominativi dei rispettivi ulteriori veicoli nella seconda pagina dello stesso modulo.

I punti dal 10 al 13 sono destinati a indicare i danni riportati dai veicoli e la dinamica dell’incidente. In basso, su ogni lato, sono presenti tre figure prestampate: motoveicolo, automobile e furgone. Anteponendo una crocetta sull’immagine giusta si deve indicare il punto iniziale dell’urto. Ad esempio, se un furgone tampona una Fiat Panda ferma al semaforo rosso, il primo metterà una crocetta sul muso della figura del furgone e il secondo sul posteriore della figura dell’automobile. Ciascuno nella rispettiva colonna. La sezione grafica, al punto 13, può spaventare. Infatti viene richiesto di disegnare a mano la dinamica del sinistro. Nessuna paura: non è necessario realizzare un’opera d’arte.

La sezione 12 – circostanze dell’incidente – è la più importante, e non va assolutamente trascurata. L’ammissione di colpa accanto agli spazi riservati alle firme, ad esempio, è molto meno importante. Se per un eccesso di zelo qualcuno si assume una colpa che non trova poi riscontro nella dinamica dell’incidente, questa ammissione non viene presa in considerazione. Il CID, infatti, non costituisce di per sé un’ammissione di responsabilità. Quello che rende efficace in sede di risarcimento il modulo in questione, invece, è proprio la ricostruzione della dinamica. Nella sezione 12, quindi, è opportuno inserire le crocette nel posto giusto.

 

Esempio

Se il furgone A tampona il veicolo B mentre questo è fermo al semaforo rosso, allora il conducente B dovrà inserire una crocetta al punto 1 e il conducente A al punto 8, ognuno nella rispettiva colonna. Se si riscontrano più circostanze corrispondenti alla dinamica dell’incidente, possono venire barrate più caselle. Il numero totale dovrà essere indicato alla fine, nell’apposito spazio.

 

Compilare il modulo CAI, come si è visto, non è quello scoglio insormontabile che tutti pensano. Bastano pochi minuti di pazienza e un po’ di attenzione. Ad inviare la lettera di apertura del sinistro, organizzare la perizia e a negoziare il risarcimento ci pensiamo poi noi di DIELLE Infortunistica. I nostri recapiti li trovi qui.