Il Risarcimento

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RESPONSABILITÀ CIVILE

Nell’ordinamento giuridico italiano assicurarsi per la responsabilità civile negli ambiti della circolazione stradale e di alcune professioni specifiche, quali ad esempio quelle sanitarie, ma anche per permettere l’accesso ai propri clienti in luoghi di pubblica frequentazione come negozi, supermercati, eccetera, è obbligatorio così da garantire il risarcimento di eventuali danni che possono essere cagionati a cose o persone.

Per ottenere il risarcimento a cui si ha diritto il danneggiato deve sottoporsi a un iter burocratico tutt’altro che chiaro e lineare. Imbattersi in operatori del settore non sempre competenti o in funzionari di agenzia che traggono beneficio nel non riconoscere per intero il danno non è affatto raro. Le Compagnie assicuratrici sono le prime ad essere interessate a non rifondere tutti i danni subiti dal danneggiato, poiché il loro utile si compone dei premi raccolti meno i risarcimenti versati.

IL RISARCIMENTO

Con l’espressione “risarcimento danni” si fa riferimento alla liquidazione pecuniaria dell’effetto economico negativo subito dal danneggiato a seguito di un sinistro stradale o comunque di un evento colposo. La funzione del risarcimento è quella di rimettere il soggetto che abbia subito un danno ingiusto nella situazione in cui era prima che l’evento si verificasse. Esso si compone di due voci ben distinte, il danno patrimoniale e il danno biologico.

PATRIMONIALE

Comprende tutte le ripercussioni economiche negative riconducibili all’evento lesivo che il patrimonio del danneggiato ha subito. Il quale a sua volta si compone di danno emergente e lucro cessante.

BIOLOGICO

Rappresenta il fatto lesivo della salute fisica e psichica di un danneggiato, la quale è un bene giuridico tutelato dall’art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto all’integrità psicofisica del soggetto.

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