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Sei stato urtato con ragione da un veicolo, ma al momento di scambiare i dati la controparte è fuggita, o si è rifiuta di fornirli oppure ha collaborato in modo molto cordiale per poi scoprire che il veicolo responsabile non era assicurato, e adesso vorresti sapere se verrai mai risarcito? Vediamo assieme come: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Venire risarciti anche se urtati da un veicolo non assicurato

Nei primi sei mesi del 2019 si sono verificati esattamente 82.048 incidenti stradali, circa 19 ogni ora. I quali hanno causato 1.505 morti (1 ogni 3 ore) e 113.765 feriti (26 all’ora). La prima causa di questi incidenti pare essere l’eccesso di velocità. I dati sono stati raccolti da ACI-Istat. Per continuare con le statistiche facciamo notare che il parco circolante in Italia nel 2019 è stato di 52.401.299 veicoli, incluse moto e altri mezzi diversi dalle automobili. Di questi 52 milioni e mezzo circa, 3 milioni risultano NON assicurati. Ovvero il 6,3% dei mezzi circolanti sulle strade non risulta assicurato, tanto che nel 2018 il Ministero degli Interni ha dovuto inasprire le sanzioni pecuniarie per cercare di limitarne il fenomeno. A questo punto la domanda è ovvia: chi mi paga se vengo urtato o investito da un mezzo non assicurato?

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è stato istituito in Italia nel 1971 con la legge 990/1969, viene amministrato dalla Consap in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico e l’IVASS , ed è alimentato tramite un’aliquota del 2,5% sui premi RC regolarmente versati. Il suo obbiettivo è di intervenire in tutti i casi in cui il danneggiato non può richiedere il risarcimento a una compagnia assicuratrice privata. Di norma questi comprendono: veicoli non identificati, quelli che scappano subito dopo l’urto; veicoli assicurati con imprese in fallimento; incidenti causati da veicoli sottratti ai legittimi proprietari (leggi furto); e veicoli NON assicurati. Sono diverse, insomma, le situazioni anomale in cui la vittima di un sinistro non ha modo di rivalersi sul responsabile.

 

Chi può richiedere l’intervento del Fondo Vittime della Strada?

Tutti coloro che sono stati investiti o urtati con ragione da un veicolo privo di assicurazione, o rubato, o dileguato prima dell’identificazione o assicurato con un’impresa in fallimento, hanno comunque diritto a un risarcimento. Anche i loro familiari hanno diritto a richiedere un indennizzo, in caso il sinistro abbia causato il decesso della vittima. Questo risarcimento viene garantito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Sono di competenza del Fondo anche gli incidenti causati da veicoli spediti in Italia da un Paese dell’area UE, o i sinistri provocati da veicoli esteri con una targa non regolarmente associata al mezzo.

 

Come si richiede il risarcimento?

Per prima cosa serve il modulo CAI. Può sembrare irrilevante compilare la constatazione amichevole d’incidente quando l’altro veicolo appare privo di un’assicurazione – ricordiamo che stipulare una polizza RC auto è obbligatorio per legge – o addirittura quando il pirata della strada è fuggito senza lasciare le proprie generalità. Invece non è così. In caso in cui non si conoscano i dati della controparte, il modulo blu diventa un vero e proprio documento di denuncia del sinistro. Compilarlo correttamente con i dati che si conoscono e farlo avere al proprio assicuratore o a un intermediario di fiducia, è quindi il primo passo indispensabile da compiere per richiedere il risarcimento al Fondo Vittime della Strada.

A questo punto il vostro assicuratore o il vostro intermediario di fiducia si preoccuperà di far avere il CID al Fondo Vittime della Strada, aprendo presso di esso una richiesta di risarcimento. I tempi d’attesa per ottenere il risarcimento attraverso il Fondo sono ovviamente più lunghi rispetto a quanto ne occorrerebbe normalmente con l’indennizzo diretto, ma comunque non dovrebbe superare i 90 giorni. A giugno del 2017 i massimali del fondo sono stati fissati a 6.070.000 di euro per i danni alla persona e 1.220.000 per i danni alle cose. Le vittime hanno diritto a un pieno risarcimento sia per i danni materiali sia per quelli fisici solo in caso di urto con veicolo non assicurato. In caso di urto con veicolo non identificato invece, per il risarcimento materiale c’è una franchigia di 500 euro e viene indennizzato solo se i danni fisici sono gravi.

 

A quanto ammontano le sanzioni per chi circola senza assicurazione?

La guida senza assicurazione contravviene ai principi dell’art 193 CdS ed è punita con una multa che va da 849 euro fino a 3.396 euro (aggiornamento direttiva del Ministero dell’Interno del dicembre 2018). Alla sanzione pecuniaria inoltre si sommano quelle accessorie, quali la sospensione della patente e il sequestro del veicolo (in caso di recidiva entro 24 mesi) e decurtazione di 5 punti patente. Inoltre se guidando un veicolo privo di assicurazione si causano danni fisici o addirittura mortali a terzi, a queste sanzioni ne possono venire aggiunte altre di indirizzo penale.

Sei stato coinvolto in un incidente automobilistico provocato da terzi e ti stai chiedendo quando e come otterrai il risarcimento danni da sinistro stradale, qual è la procedura da seguire e cosa succede in caso di concorso di colpa? Scopriamolo assieme: io mi chiamo Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Cos’è il risarcimento danni da incidente stradale

Il risarcimento danni da incidente automobilistico è il rimborso dei pregiudizi subiti dal danneggiato a seguito di un sinistro stradale. Per circolare su strada è obbligatorio stipulare una polizza RCA, ovvero disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile degli autoveicoli. L’assicurazione obbligatoria copre i danni provocati a terzi, sia a persone sia a oggetti, nei limiti del massimale previsto dal contratto. Poiché la copertura RCA è obbligatoria, anche il risarcimento è obbligatorio. Tuttavia ci sono casi in cui la Compagnia assicurativa può avvalersi del diritto di rivalsa. Ciò avviene, ad esempio, per gli incidenti causati da un conducente che guidava in stato di ebbrezza.

Ad ogni modo, dopo un sinistro stradale è consigliabile compilare la constatazione amichevole, ovvero il modulo CAI, e denunciare di sinistro alla propria agenzia assicurativa, avviando così tutte le procedure che dopo un iter burocratico piuttosto oscuro e complicato porterà al risarcimento del danno da parte della Compagnia assicuratrice. Naturalmente la liquidazione dei pregiudizi patiti a seguito del sinistro, sia materiali sia fisici, non è né immediata né automatica. Per prima cosa è necessario accertare la dinamica dell’incidente per stabilire le colpe. Inoltre esistono diverse casistiche che bisogna considerare, dal concorso di colpa alle differenti modalità di risarcimento: ordinario o diretto.

 

Risarcimento danni: come funziona esattamente?

In caso di incidente stradale esistono diverse opzioni per ottenere il risarcimento. La procedura ordinaria prevede di inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, sia per i  danni subiti dal veicolo che per le eventuali lesioni fisiche riportate. In alcune circostanze però, è obbligatorio ricorrere alla procedura del risarcimento diretto, attraverso il quale è la propria compagnia a rifondere i pregiudizi. Il risarcimento diretto si applica soltanto in presenza di alcune condizioni specifiche:

  • Se sono coinvolti solo due veicoli;
  • Se i veicoli sono entrambi identificati dalle targhe;
  • Se entrambi i veicoli sono stati immatricolati e assicurati in Italia;
  • Se l’urto è diretto tra le due auto coinvolte;
  • Se le eventuali lesioni fisiche dei conducenti non superano il 9% di invalidità;

Il risarcimento diretto è un procedimento più semplice e veloce, in quanto è possibile rivolgere le proprie pretese direttamente alla propria Compagnia assicuratrice e i tempi d’attesa per la liquidazione sono più brevi. Il risarcimento ordinario invece è una procedura più articolata, con tempistiche più lunghe e la necessità di interfacciarsi con la compagnia della controparte.

 

Qual è la procedura di risarcimento danni

Una volta effettuata la denuncia del sinistro, entrano in azione una serie di professionisti: il liquidatore danni e il perito; i quali si occupano di alcune attività indispensabili per arrivare alla liquidazione dei danni. Come dicevamo, è necessario procedere alla verifica della dinamica dell’incidente per determinare con esattezza le rispettive responsabilità delle parti coinvolte. Non sempre si tratta di un compito semplice, soprattutto in incidenti che coinvolgono più veicoli oppure laddove non è chiaro come sia avvenuto lo scontro. Per questo motivo vengono analizzati con attenzione tutti i documenti forniti dalle parti: testimonianze, verbali delle Forze dell’Ordine, dichiarazioni dei rispettivi conducenti e il CID.

In alcuni casi è necessario svolte indagini più approfondite, analizzando in modo accurato i referti medici, i danni riportati dalle auto, ed effettuando un sopralluogo dell’area interessata dall’incidente. Per questo, ogni tanto, oltre al liquidatore e al perito, può venire coinvolta una terza figura: l’accertatore assicurativo. Quest’ultimo è una sorta di investigatore privato a cui le Compagnie assicurative affidano lo svolgimento di indagini più approfondite, sopratutto quando si paventa una possibile frode assicurativa (ma non solo, a volte è una procedura richiesta da alcune peculiarità del sinistro in oggetto). Ovviamente è possibile velocizzare i tempi affidando la cura della propria richiesta di risarcimento a uno studio d’infortunistica specializzato nel risarcimento danni.

 

Come si calcola il risarcimento danni da incidente stradale

Attraverso la perizia effettuata da professionisti indipendenti e qualificati, in possesso dei requisiti di legge e iscritti all’Albo di categoria, viene calcolato il danno subito dai veicoli coinvolti nell’incidente stradale. La quantificazione del danno viene realizzata dal perito assicurativo, il quale dopo una serie di accertamenti e valutazioni procede a calcolarne l’importo. Successivamente la Compagnia assicurativa soccombente, ovvero colei che deve rifondere i pregiudizi patiti dal danneggiato, propone un’offerta risarcitoria che il danneggiato può accettare oppure rifiutare se non ritenuta congrua. Nel secondo caso è prevista una negoziazione piuttosto complessa, per la quale è bene farsi seguire da un professionista.

 

I tempi per il risarcimento danni dopo un sinistro stradale

Per formulare un’offerta, la compagnia assicurativa deve rispettare delle tempistiche precise:

  • entro 30 giorni in caso di risarcimento diretto
  • entro 60 giorni per risarcimento ordinario
  • entro 90 giorni in presenza di feriti

Tali termini sono interrotti nel caso in cui venga richiesta ulteriore documentazione, e riprendono una volta ricevute le informazioni necessarie a stabilire responsabilità ed entità del danno. Dopo l’accettazione dell’offerta di risarcimento, l’impresa di assicurazioni ha 15 giorni di tempo per erogare la liquidazione a favore del danneggiato.

 

Risarcimento danni per incidente stradale avvenuto all’estero

Se il sinistro stradale è avvenuto all’estero, in un paese aderente alla Carta Verde o appartenente alla Spazio Economico Europeo (SEE), è necessario rivolgersi alla compagnia della controparte oppure al mandatario dell’assicuratore presente in Italia. I recapiti possono essere forniti dall’altro conducente, altrimenti bisogna rivolgersi alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Le tempistiche prevedono che l’impresa di assicurazione debba proporre un’offerta di risarcimento entro 90 giorni o specificare le motivazioni di un eventuale rifiuto.

In caso di sinistro verificatosi in un paese estero non aderente alla Carta Verde invece, bisogna rivolgersi alla compagnia del responsabile dell’incidente o al Bureau competente. Per alcuni paesi come la Svizzera sono in vigore accordi specifici, con la possibilità di chiedere supporto a CONSAP. Ad ogni modo, al pari dei paesi non SEE, l’ente non può intervenire in caso di ritardi o in mancanza di una risposta.

 

Risarcimento danni con veicolo non assicurato o non identificato

Se il veicolo che causa l’incidente non viene identificato oppure non è dotato di una polizza obbligatoria RCA, entra in funzione il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Si tratta di uno strumento gestito da CONSAP, al quale tutti gli assicurati contribuiscono attraverso un piccolo importo del premio assicurativo, circa il 2,5%, con il quale si garantisce a tutti il diritto di ottenere un risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP tramite posta elettronica certificata PEC o posta raccomandata. I risarcimenti prevedono però dei limiti in base alle disponibilità del Fondo, con una franchigia di 500 euro.

 

Risarcimento danni con concorso di colpa

Quando la colpa di un incidente è chiara e di  un solo conducente, il risarcimento dei danni non è complesso, in quanto solitamente è la compagnia del responsabile civile a dover risarcire il danneggiato. In caso di concorso di colpa però, restano a carico di ciascun conducente una parte dei danni da lui stesso subiti, secondo la propria quota di responsabilità. Con il concorso di colpa paritario, ovvero al 50%, non scatta il meccanismo bonus/malus e non viene persa la classe di merito con il conseguente aumento del premio assicurativo, a meno che, nei 5 anni successivi o antecedenti, non si è coinvolti in un altro incidente con responsabilità paritaria. Con una responsabilità superiore al 50% invece, il sinistro viene inserito nell’attestato di rischio e si applica il malus con l’incremento della classe di merito.

Può capitare di inciampare e farsi male mentre si scendono le scale del condominio, proprio o in visita da qualcuno. Può capitare che a qualcuno sfugga di mano qualcosa di pesante giù da un balcone, o che si stacchino pezzi di cornicione dalla facciata dello stabile e finiscano in strada. Può capitare infine, di scivolare nell’androne mentre il pavimento è ancora bagnato e cadendo a terra si resti infortunati. Potremmo continuare ancora a lungo, le casistiche di questo tipo possono essere infinite, ma chi risarcisce i danni in caso di infortunio nelle parti comuni condominiali? e come si dimostra la colpa? Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Il condominio è (quasi) sempre responsabile

Il condominio è responsabile dei danni quando avviene un infortunio nelle parti comuni di esso, come l’ingresso, le scale, il cortile e via dicendo. Su queste infatti, il condominio ha una responsabilità oggettiva per danni cagionati da cose in custodia. Significa che la persona che subisce il danno, che può essere un condomino o un terzo in visita, ha tutto il diritto di pretendere il risarcimento. Tuttavia ci sono circostanze in cui il condominio non può essere considerato responsabile.

 

Infortunio in condominio: chi paga e perché

Ogni condominio si considera custode delle parti condominiali comuni, quali le scale, l’ascensore, il giardino, l’atrio, il cortile e via dicendo; pertanto è obbligato ad adottare tutte quelle misure necessarie affinché queste parti comuni siano in sicurezza e non arrechino danni a terze persone. Ciò significa che in caso di infortunio il condominio è sempre considerato responsabile, a patto che l’amministratore non provi di aver preso tutte le precauzioni necessarie a evitare eventi dannosi e che il danno derivi da fattori esterni e/o fortuiti (e quindi per loro natura imprevedibili).

Esempi pratici in cui il condominio può essere considerato colpevole: inciampare per le scale a causa della scarsa o guasta illuminazione delle stesse; restare chiusi in ascensore a causa della vetustà del mezzo o della mancata manutenzione periodica; sbattere contro vasi e altri oggetti non adeguatamente riposti; scivolare su un pavimento bagnato non adeguatamente segnalato e via dicendo. In tutti questi e altri casi il danneggiato potrà a pieno titolo pretendere il risarcimento dei pregiudizi patiti.

 

Infortunio in condominio: quando si prescrive e come si chiede

Chi ha subito un danno a causa della caduta di oggetti non opportunamente fissati alle pareti, scarsa illuminazione delle scade, pavimento bagnato non segnalato e altro ancora, può chiedere il risarcimento dei danni entro e non oltre 5 anni dalla data in cui è avvenuto l’incidente. Il danneggiato deve innanzitutto chiedere la quantificazione del danno psicofisico, allegando la diagnosi medica e le ricevute delle spese sostenute per la guarigione. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata tramite raccomandata all’amministratore del condominio, il quale avviserà la compagnia assicurativa ove presente.

 

Il condominio non sempre deve risarcire i danni

Il condominio è responsabile ogni volta che il danno deriva da un inadempimento o una negligenza nella corretta gestione delle parti comuni. Ma quando l’incidente avviene per un caso fortuito, e quindi per sua natura imprevedibile, il condominio non è mai tenuto a risarcire i danni. Per “caso fortuito” s’intende una circostanza che non poteva in alcun modo essere prevista, e che non dipende dalla cattiva gestione o manutenzione delle parti condominiali comuni. 

Ciò vale soprattutto riguardo a condizioni meteo particolarmente violente, ad esempio gli alluvioni, oppure a vere e proprie sciagure quali i terremoti. Vale anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato dal comportamento scorretto di un terzo soggetto, interno o esterno al condominio, sia che la sua identità sia nota o ignota. L’obbligo al risarcimento quindi, viene meno ogni volta che è impossibile dimostrare che il danno derivi da un comportamento illecito o poco attento del condominio e anche quando il terzo colpevole, quando c’è, resta ignoto (se l’identità invece è nota, e a quel soggetto che dovrà essere indirizzata la richiesta di risarcimento).

 

Conclusioni

Per riassumere, la responsabilità oggettiva del condominio è sempre esclusa in queste ipotesi:

  • causa di forza maggiore e/o caso fortuito, quali ad esempio fenomeni atmosferici di intensità particolare e non prevedibili;
  • comportamento del danneggiato, ovviamente l’infortunio non è imputabile al condominio quando il fatto dipende dal comportamento scorretto del danneggiato stesso che, ad esempio, torna a casa ubriaco e cade dalle scale;
  • fatto dovuto a negligenza di terzi, ovvero quando l’incidente è causato dall’intervento di altre persone – qualcuno ad esempio fa lo sgambetto ad un altro all’ingresso del condominio – e non alle condizioni delle parti comuni.

In tutti gli altri casi invece, il condominio o la sua Compagnia assicurativa è tenuto a risarcire i danni. La procedura non è semplice e può richiedere anche molto tempo prima di vedersi rifondere quanto dovuto. Per accelerarli e assicurarsi la buona riuscita dell’azione stragiudiziale, consigliamo di rivolgersi a professionisti del settore quali ad esempio DIELLE Infortunistica.

Tra i vari aspetti da considerare prima di fare causa a qualcuno vi è indubbiamente quello economico. Il secondo invece, riguarda i tempi. Nel caso delle Compagnie assicurative almeno il problema della solvibilità, spesso nota dolente quando si decide di far valere i propri diritti, passa in secondo piano. E poi, a chi tocca anticipare le spese processuali? e in cosa consistono? Scopriamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

I costi di una causa

Forse fare causa a qualcuno non è propriamente “roba da ricchi”, ma di certo chi ha un reddito molto basso non sempre se lo può permettere. Già in passato avevamo parlato della gestione stragiudiziale di un risarcimento danni, adesso analizzeremo uno a uno i costi da affrontare per procedere a giudizio nel caso in cui la negoziazione bonaria della vertenza non sia andata a buon fine.

I costi per procedere a giudizio contro una Compagnia assicurativa possono essere suddivisi in due categorie:

  • costi vivi, ovvero le tasse, i bolli, le notifiche, i diritti di cancelleria;
  • onorario dell’avvocato, comprensivo anche dei rimborsi per le spese affrontate;

In linea di massima è possibile stabilire una regola valida quasi sempre per tutti i giudizi: il costo della causa è tanto più elevato quanto più alto è il valore del diritto da far valere.

 

La notifica di citazione

Tra i costi vivi per fare causa a qualcuno, comprese le Compagnie assicurative, rientra la notifica della citazione, ovvero i costi per far recapitare la raccomandata alle parti in causa. Questi costi si aggirano tra i 10 e i 20 euro per ognuno dei “ricorrenti”, così vengono definiti gli avversari citati a giudizio. Il prezzo può variare a seconda del mezzo scelto per far giungere la notifica a destinazione.

 

Contributo unificato

Una volta notificato l’atto di citazione, questo deve essere iscritto a ruolo in tribunale. Per iscrivere a ruolo una citazione bisogna pagare il contributo unificato, ossia una tassa per la giustizia civile. Tale tassa è tanto maggiore quanto più elevato è il valore della controversia. Per il primo grado si va da un minimo di 43 euro per le cause di valore fino a 1.100 euro, a un massimo di 1.686 euro per le cause di valore superiore a 520.000 euro.

 

Diritti di cancelleria

Nel corso del giudizio potrebbe sorgere la necessità di richiedere copie e documenti dalla cancelleria così come, al termine della causa, sarà necessario ottenere la copia autenticata della sentenza. In questi casi saranno richiesti i diritti di cancelleria e i relativi bolli. Di solito questo costo si aggira tra i 100 e i 200 euro.

 

La mediazione obbligatoria

Per alcune cause infine, è obbligatorio avviare la procedura di mediazione prima di agire in giudizio. Le cause per le quali la mediazione è obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Se il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine, allora si può procedere innanzi al giudice. Il costo della mediazione è di 40 euro. Se però la mediazione riesce, sarà necessario pagare anche il compenso al mediatore che è anch’esso parametrato al valore della controversia.

 

La Ctu

Tirando le somme, i costi vivi per avviare una causa contro una Compagnia assicurativa, che magari non vuole riconoscervi quanto dovuto come risarcimento del danno che avete subito a seguito di un sinistro, potrebbe aggirarsi attorno ai 300 euro circa. A questi però vanno aggiungi altri costi imprevedibili all’inizio. Ad esempio, in corso di causa il giudice potrebbe ritenere necessario avvalersi di un perito, il cosiddetto consulente tecnico d’ufficio (Ctu), per effettuare alcune valutazioni di particolare difficoltà tecnica. Il costo del Ctu è di solito addossato sulla parte che agisce in giudizio o su quella che lo richiede, e il suo valore può variare enormemente, ma in genere si aggira tra i 500 e gli 800 euro.

 

L’imposta di registro

Infine, al termine della causa bisognerà versare l’imposta di registro. In realtà il costo grava sulla parte soccombente ma, dinanzi al Fisco, entrambe le parti sono responsabili in solido. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può pretenderne il pagamento sia dal vincitore sia dallo sconfitto. L’imposta di registro è dovuta in una misura che varia tra l’1% e il 2% del valore della causa. Tutto questo escludendo l’onorario dell’avvocato…

 

L’onorario dell’avvocato

La seconda e più importante voce del costo di una causa è l’onorario dell’avvocato. Ogni avvocato può applicare le parcelle che preferisce, ma di norma tutti quanti sono soliti chiedere un compenso tanto più elevato quanto maggiore è il valore della controversia. Non esiste una tariffa professionale, tutto è rimesso alla libera trattativa delle parti. Di solito tuttavia, tale compenso si aggira attorno al 7-15% del valore del diritto sperato. Per fare un esempio, nella rivendicazione di un risarcimento del valore di 10.000 euro, il legale potrebbe chiedere un compenso variabile tra 700 e i 1.500 euro, oltre ai rimborsi per le spese vive (le spese di benzina, le fotocopie, le eventuali trasferte, eccetera).

 

Il preventivo dell’avvocato

La legge obbliga ogni professionista, ivi compresi gli avvocati, a fornire al cliente un preventivo scritto. Questo preventivo deve tenere conto di ogni possibile voce di spesa che sia prevedibile tra quelle che la parte dovrà sostenere per ottenere la sentenza finale. È quindi dovere dell’avvocato rilasciare un preventivo di spesa al proprio cliente. Questo già potrà servire per farsi un’idea del costo dell’onorario dell’avvocato, e magari confrontarlo con offerte concorrenti. Nella valutazione però, non bisogna cedere alla tentazione di affidarsi solo al miglior prezzo: mai come nelle professioni mediche e legali l’abilità del professionista può cambiare le sorti della “pratica”.

 

Chi deve pagare all’avvio della causa?

Poiché il processo civile, diversamente da quello penale, è un servizio che lo Stato concede ai privati come lo può essere il pedaggio autostradale, a dover pagare le spese di avvio della causa è chi richiede tale servizio. Si tratta cioè dell’ “attore”, come viene chiamato chi agisce in giudizio citando un “convenuto”.

Come si vede, procedere a giudizio contro qualcuno, comprese le Compagnie assicurative, ha dei costi notevoli e dei tempi d’attesa (di cui magari parleremo in un’altra occasione), almeno in Italia altrettanto notevoli. Ivi per cui quando si parla di sinistri stradali o di risarcimento danni a seguito di un infortunio automobilistico, procedere prima attraverso una gestione bonaria o stragiudiziale della vertenza è sempre una buona idea.

DIELLE Infortunistica opera nel settore dell’infortunistica stradale con esperienza, ed è in grado di aiutare il danneggiato a ottenere il giusto risarcimento senza anticipi di spesa e con tempi molto ridotti.